sempre per allacciarmi al tema buoni postali fruttiferi:Abbiamo la casa da denunciare in successione ed il commercialista ci manda la risoluzione del Ministero delle Finanze 115/E del 13/07/2009 e ci dice che i BPF non vanno dichiarati in successione ma che serve la dichiarazione di esonero come previsto dal comma 7 dell'art. 28 T.U. 346/90.Fate luce? vorremmo evitarla, tutto può nuocere a questo mondo. Mando il testo in pdf al v/s sito.
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01/04/2009, ore 19:25
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02/04/2009, ore 11:12
La corte Costituzionale all’interno della sentenza 508 1995 dichiara che i buoni fruttiferi, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico come si argomenta tra l'altro, dall’art. 7 comma 6 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 che li ha esentati dall’imposta straordinaria sui depositi bancari e postali ivi prevista.comunque consolati perchè le poste di tutto cio' non ne sanno praticamente nulla e continuano a pretendere copia della denuncia di successione. Io è dal 2005 che scrivo alla Cassa DDPP e a Poste pregandoli di fare circolari chiare indirizzate agli uffici postali e vengo regolarmente presa per i fondelli percè ogni volta mi sento ripere cose che IO so ma NON sanno gli uffici postali.Pensa che in alcuni uffici postali gli impiegati sono arrivati a bloccare la maturazione degli interessi alla data di morte dell'intestatario o cointestatario. |
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02/04/2009, ore 11:17
Premesso chePoste Italiane s.p.a. sono di natura pubblica in quanto gestori di un pubblico servizio (Consiglio di Stato sentenza 1206 del 2/3/2001) E cheLa normativa vigente fa divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato (legge 7 agosto 1990 n. 241 art 30 e circolare Ministero Funzione Pubblica 14 aprile 1992 n. 87923/18.10.3.) ..art. 47 dpr 445/2000 E chePoste Italiane devono accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la qualità di erede (Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 31/2005 del 30.6.2005 prot 200506811-15100/292) E che La corte Costituzionale all’interno della sentenza 508 1995 dichiara che i buoni fruttiferi, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico come si argomenta tra l'altro, dall’art. 7 comma 6 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 che li ha esentati dall’imposta straordinaria sui depositi bancari e postali ivi prevista. E cheI titoli di stato NON devono essere riportati nella dichiarazione di successione.E considerato che pretendere atto notorio per entrare in possesso di somme ereditate costituisce clausola vessatoria nei confronti del consumatore ed è da ritenersi pertanto nulla ai sensi dell’art. 36 ! comma D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo)PERCHE’ Le poste Italiane continuano pervicacemente a pretendere atti notori del notaio e pure la copia della dichiarazione di successione pretendendo che nella stessa siano riportati i buoni postali ereditati?????????? |
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02/04/2009, ore 11:31
queste le conosco anche io perchè ne avevamo già discusso.Prova a fare luce sulla risoluzione e sugli importi. |
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02/04/2009, ore 12:26
Cosa bisognerebbe dichiarare?E portare la dichiarazione a chi?Mi pare comunque che non sia da inserire nella successione. |
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02/04/2009, ore 12:56
appunto. Il commercialista lo dovrà ben sapere.....io comunque in 32 anni che lavoro ho sempre trovato commercialisti incompetenti.Ho amiche che per anni si sono fatti fare la dichiarazione dei redditi dai commercialisti per poi accorgersi che era sbagliata. |
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