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Un cliente estero che soggiorna da me un paio di volte l'anno ha ricevuto dall'equivalente statunitense di equitalia una cartella esattoriale relativa a multe ZTL di Roma (prese con vettura a noleggio) nel 2011. Inutile dire che la cartella esattoriale non riporta gli estremi del verbale della municipale e che per rintracciare gli stessi ho faticato parecchio.

Comunque, in allegato ai vari verbali (3 in tutto) non c'e' alcuna relata di notifca. Semplicemente, il Corpo di Polizia Municipale di Roma, una volta saputo che il trasgressore risiede all'estero, ha passato tutto alla NIVI Srl per la riscossione. Dal sito di Roma Capitale si evince che la NIVI ha appunto, preso questo attivita' di riscossione in appalto e pare che trattenga 38 Euro dalla cifra che riversa al Copro di Polizia Municipale per ogni multa che riesce a riscuotere all'estero.

I dati relativi alle notifiche (o tentativi di notifica) della NIVI non sono accessibili. Ho fatto la richiesta ma ci vogliono 45 giorni.

I verbali, dicevo, sono stati presi in tre varchi diversi ma nell'arco della stessa area ed in meno di sette minuti. C'e' abbondante giurisprudenza che dice si debba pagare un solo verbale.

Siccome siamo a livello di cartella esattoriale, si puo' piu ricorrere al GdP oppure invocare l'annullamento in autotutela?

Qualcuno ha qualche idea su cosa si possa fare per pagare la multa e non le penalita' per ritardato pagamento, ecc., ecc.

Qualcuno sa in base a quale accordo internazionale una multa Italiana diventa un debito uguale a quello contratto nel paese estero? Ripeto, non e' equitalia che chiede soldi, bensi l'equivalente negli USA. Ma non e' un abuso? Come fanno a sapere se i diritti sono stati rispettati? Tant'e' vero che due delle tre multe sono annullabili...quindi casomai il debito e' un terzo di quanto intimato.....

O tempora, o mores.....



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Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam.

Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

------------------------------------------------------- Olim, Hortacius, dedisti filii nam ignotam. Per quanto riguarda me: So cosi de legno che si me rifa' Geppetto, ce tira fora Pinocchio.

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L'articolo 201 dice che ci sono 90 gg (prima 150) per la notifuica. E la Corte costituzionale ha disciplinato il sistema di conteggio dei medesimi: prima si contavano dall'infrazione alla consegna al destinatario, dopo dall'infrazione alla consegna alle poste. la cosa è talmente semplice che la capisce anche un bambino, Di sentenze te ne sono state prodotte già a iosa; anzi, senza comprederle, le hai prodotte tu stesso... E la scommessa era sulla domanda all'avvocato Lore', che ti ha dato torto, nonché il parere del Prefetto che hai richiesto tu: bene, anche il Prefetto ti dà torto.

Se sei un uomo (e comincio a dubitarne), smetti di cavillare, chiedi scusa e riconosci di aver perso

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jos, ho poco tempo ma vedo di risponderti sempre. se hai ragione te lo riconosco tranquillo. Tralasciamo per un momento la polemica e la riprendiamo dopo. Prova a seguire il mio ragionamento perche' se fossi stato a sentire avvocati e altri esperti non avrei mai vinto tre cause di anatocismo oltre ad altro. Le ha vinte il mio legale ma non e' stato lui a convincermi, mi hanno convinto idee che ho condiviso. Non girare le parole, usale esattamente come sono scritte nella legge. Mi rispondi semplicemente a queste tre domande sulle quali ti sviluppo il resto.

Larticolo 201 dice testuale che devo ricevere la notifica entro 90 giorni dalla contestazione . rispondi semplicemente SI - NO

Larticolo 201 non dice che ci sono 90 giorni per la notifica, rispondi semplicemente SI - NO

ti pare che esista una differenza fra i termini - essere notificato- e ricevere la notifica, rispondi semplicemente SI - NO

La sentenza costituzionale citata non disciplina il conteggio dei giorni ma annulla alcune parole di un articolo di legge (poi vediamo il risultato) Si - NO



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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Guarda, in questo momento ho senz'altro meno tempo di te, però stai tranquillo che rispondo anch'io. Possiamo andare avanti per degli anni, per quanto mi riguarda

Larticolo 201 dice testuale che devo ricevere la notifica entro 90 giorni dalla contestazione . rispondi semplicemente SI - NO

NO. L'art. 201 dice che entro 90 gg. deve essere notificato, non che il trasgressore dve ricevere. Questo te lo sei inventato tu. Se hai dei dubbi, riporta l'articolo così com'è e lo commentiamo

Larticolo 201 non dice che ci sono 90 giorni per la notifica, rispondi semplicemente SI - NO

SI', l'art. 201 afferma esattamente questo. E la C.Costituzionale ha disciplinato i termini di notifica: prima era perfezionata al ricevimento, ora alla consegna del plico alle poste. Sarà la centesima volta che lo ripeto. Quindi i termini di cui all'art. 201 sono rispettatati consegnando il plico alle poste entro 90 gg. Punto.

ti pare che esista una differenza fra i termini - essere notificato- e ricevere la notifica, rispondi semplicemente SI - NO

Assolutamente SI'. Non lo dico io ma, nell'ordine:

1) la C. Costituzionale (con 2 sentenze);

2) la C. di Cassazione;

3) tutte le associazioni di consumatori che hanno pubblicato qualcosa sulla materia;

4) L'avvocato Lore', uno che fa docenze in tema di sanzioni amministratvie;

5) Il prefetto.

Che tu abbia vinto cause per altri temi c'entra 'na cippa. Io una volta sono passato col rosso, ho ricevuto la sanzione ma, siccome la foto ritraeva l'auto già oltre la riga di arresto, ho vinto il ricorso. Ciò non significa che si può passare col rosso.

se hai ragione te lo riconosco tranquillo.

Togli il se. Io ho ragione, e te l'ho già ampiamente dimostrato. Quella sentenza della C.Costituzionale, quando l'hai pubblicata tu, non avendone compreso termini e significato, doveva essere una prova definitiva della tue ragioni. Quando ti ho spiegato che non diceva quello che avevi capito tu ma esattamente il contrario, ossia quello che dico io, allora non è più una sentenza che fa testo e ne servono altre. Così fanno i bambini dell'asilo, non gli uomini.

Dunque fai l'uomo e chiedi scusa. E poi paga la cena, visto che la scommessa era sul parere dell'avvocato Lore' e del Prefetto, ed entrambi ti danno torto

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mo adesso cosa cambia nei tempi riferiti dall'art. 201 del CdS. quando a commettere una inflazione sia un guidatore qualunque che che si trova a guidare un veicolo noleggiato. L'amministrazione avrà 90 giorni di tempo per notificare il verbale al proprietario locatore e, quando questi avrà comunicato la generalità del locatario, ovviamente obbligato a farlo, prenderà a decorrere nuovamente il termine di 90 giorni per la nuova notifica al trasgressore. Possono, quindi ricorrere ipotesi in cui è d'obbligo considerare tempestiva la notifica giunta anche ben oltre il 90 giorni prescritti in base l'art. 201 del Codice della strada, anche considerato che il primo destinatario del verbale ha un termine di sessanta giorni per poter comunicare all'amministrazione le generalità della persona cui il veicolo era stato locato.

Il computo del termine dei 90 giorni riguarda non la ricezione del verbale da parte del destinatario, ma la consegna del verbale stesso agli uffici comunali preposti alla notifica, oppure, all'ufficio postale.

Quello sopra l'ho copiato e qui incollato da un sito di consumatori



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

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Be', se è per questo avevo già pubblicato a mia volta un paio di siti di consumatori che confermano appunto che il momento rilevante non è quello della ricezione da parte del destinatario bensì la consegna del plico alle poste. Questo era già chiaro da tempo, a chi conosceva la sentenza della C. Costituzionale (infatti io lo segnalai già nel 2006). Spero comunque che adesso sia diventato chiaro a tutti, cosa prescrive la legge in tema di notifiche via posta

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