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Buongiorno.Vorrei chiederVi un parere su una cosa che mi è capitata questa mattina (ho fatto una ricerca e non ho trovato una discussione precedente sull'argomento, perdonatemi se magari ne avete già discusso).Allora, mi sono recata all'ufficio di Equitalia per fare la rateizzazione di una cartella; la cartella è stata ricevuta a settembre 2010, è stato fatto subito ricorso al Giudice di Pace che ha disposto la sospensione della cartella. Adesso, nel mese di agosto 2011, è arrivato l'avviso che il ricorso è stato rigettato (tralasciamo commenti sul fatto che il Giudice non ha neanche letto il ricorso!). Comunque, mi sono recata stamattina all'Equitalia e mi hanno detto che gli interessi di mora vengono calcolati dalla scadenza della cartella (vale a dire da novembre 2010) ad oggi: io stupidamente, nella mia ignoranza, pensavo che sarebbero stati calcolati dal giorno in cui è stata emessa la sentenza. Invece devo pagare 10 mesi di interessi invece di soli 10 giorni! E' una cosa assurda! Se il giudice di pace ci ha messo praticamente un anno a decidere, facendoci andare inutilmente ad udienze in cui non si è mai potuti discutere di nulla (e non è neanche il giudice di pace locale, ma essendo una multa stradale ci siamo dovuti recare a parecchi chilometri di distanza!) e tutto per niente! Anche la sospensione in pratica a cosa serve? Certo, ci ha evitato di ricevere magari il fermo amministrativo dato che sono passati mesi dalla scadenza della cartella, ma se poi devo pagare gli interessi arretrati perchè il giudice è ... (no comment).Adesso devo andare domani mattina per fare la richiesta di rateizzazione e ci sono praticamente 400 euro di interessi da pagare! Anche l'impiegato mi ha dato ragione, non è corretto che debba pagare il ritardo del giudice.Ma cosa posso fare? Grazie in anticipo dei Vostri commenti!

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L’osservazione è giustissima ma il presupposto è sbagliato. Nel momento in cui ricorri al gdp significa che hai conoscenza legale dell’atto e siccome suppongo che il nostro amico sia ricorso nei termini, tale conoscenza legale si presume avvenuta nei termini del ricorso e, dunque, il diritto di difesa non è pregiudicato. Dal che, il difetto di notifica è un problema superato e tutte le eccezioni successive in merito non sono ammissibili. Fidati.

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L'atto con difetto di notifica è un atto annullabile per inesistenza della notifica, ma non è un atto nullo ab origine. Se comprendi questa differenza, comprendi anche tutto il resto.Presentarsi davanti al giudice di pace nei termini del ricorso, sana il vizio.

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Comunque, Rag. Hannibal, per toglierti ogni dubbio, leggi la sentenza della cassazione n. 333 depositata l'11 gennaio 2006 nel passaggio in cui dice "l'avvenuta costituzione in giudizio dei contribuenti sana ogni vizio della notifica per il raggiungimento dello scopo".

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Nel mese di luglio ho avuto un'udienza per un ricorso presentato al GDP di Bologna per una mia parente avverso una cartella esattoriale emessa dalla Maggioli spa, concessionario per la zona romagnola a cui si affida la polizia provinciale di Bologna (quella comunale usa equitalia).Premesso che la notifica si era perfezionata mediante avviso postale (la parente aveva cambiato indirizzo ma non la residenza), ho contestato:- inesistenza della notifica poiché effettuata da personale non autorizzato, allegando appunto la sentenza della CTP di Lecce e una sentenza del Tribunale di Abbiategrasso; peraltro, nel controllare la regolarità della prime notifica mediante giacenza, ho constatato che anche questa era stata invita non dalla polizia ma dalla Maggioli e ne ho contestato il vizio (già ipotizzato nel ricorso):La giudice ha rigettato senza minimamente prendere in considerazione il punto.- Ho altresì contestato la mancanza di indicazioni su come e quando ricorrere (a differenza delle cartelle della equitalia, quelle della Maggioli si limitano a una generica indicazione sul GdP territorialmente competente, senza indicare altro:il giudice l'ha cassata con motivazione identica a quanto riportato sopra da jerry (avete correttamente presentato ricorso, quindi il problema non si pone).Ha invece accolto un'eccezione relativa alla mancata indicazione del ruolo, a cui ho opposto l'impossibilità, da parte del cittadino, di poter verificare il corretto adempimento rispetto alla cosiddetta prescrizione breve, introdotta dal Governo Prodi con la legge finanziaria del 2006 o 2007, ora non ricordo esattamente.Ha chiesto all'avvocato della Maggioli se era in grado, Cartella alla mano, di ricavare la data di formazione del Ruolo, ma non è stato in grado di farlo. Questi ha però chiesto un rinvio per approfondire la questione, che la Giudice ha ahimè concesso....vedremo ad ottobre.Morale della favola, non illudetevi troppo sulla nullità delle notifiche in parola, perché i GdP, almeno a Bologna, non sono orientati a prendere in considerazione tale eccezione.Riguardo alla possibilità di ricorso, il fatto stesso che venga correttamente esperito sana ogni vizio di forma. Le cose stanno insomma esattamente come afferma Jerry....valutate anche gli eventuali vizi sulla formazione dei ruoli, ovvero la mancata o insufficiente indicazione dei medesimi sulle Cartelle Esattoriali. Su questo punto, pare siano sensibili

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Certamente, Jos, infatti logica vuole che, in presenza di un atto con difetto di notifica, non si debba mai ricorrere nei confronti dello stesso atto e meno che mai entro i termini, ma attendere l'atto successivo del quale si invocherà la nullità in conseguenza del vizio di notifica dell'atto precedente che lo ha originato.Cosa significa tutto questo? Orbene, se l'atto viziato dal difetto di notifica è un verbale stradale o una ingiunzione prefettizia, si attenderà la cartella esattoriale e si contesterà il vizio dell'atto iscritto a ruolo, il quale sarà annullato pechè ormai non potrà produrre più alcun effetto.Diverso è il caso della cartella esattoriale, in quanto se viziata da difetto di notifica ma ancora entro i 5 anni dal momento in cui l'atto iscritto a ruolo è divenuto esecutivo, la cartella non è nulla ne annullabile, perchè potrà ancora essere rinotificata (e stavolta regolarmente) entro i 5 anni, sanando il vizio. Nel caso in cui una cartella esattoriale sia stata irregolarmente notificata, si potrà ricorrere contro l'eventuale provvedimento di fermo amministrativo che dovesse successivamente essere emesso, facendolo annullare invocando il difetto della notifica della cartella, che, comunque, se si è nel termine dei 5 anni, potrà essere validamente notificata di nuovo.

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