Buongiorno.Vorrei chiederVi un parere su una cosa che mi è capitata questa mattina (ho fatto una ricerca e non ho trovato una discussione precedente sull'argomento, perdonatemi se magari ne avete già discusso).Allora, mi sono recata all'ufficio di Equitalia per fare la rateizzazione di una cartella; la cartella è stata ricevuta a settembre 2010, è stato fatto subito ricorso al Giudice di Pace che ha disposto la sospensione della cartella. Adesso, nel mese di agosto 2011, è arrivato l'avviso che il ricorso è stato rigettato (tralasciamo commenti sul fatto che il Giudice non ha neanche letto il ricorso!). Comunque, mi sono recata stamattina all'Equitalia e mi hanno detto che gli interessi di mora vengono calcolati dalla scadenza della cartella (vale a dire da novembre 2010) ad oggi: io stupidamente, nella mia ignoranza, pensavo che sarebbero stati calcolati dal giorno in cui è stata emessa la sentenza. Invece devo pagare 10 mesi di interessi invece di soli 10 giorni! E' una cosa assurda! Se il giudice di pace ci ha messo praticamente un anno a decidere, facendoci andare inutilmente ad udienze in cui non si è mai potuti discutere di nulla (e non è neanche il giudice di pace locale, ma essendo una multa stradale ci siamo dovuti recare a parecchi chilometri di distanza!) e tutto per niente! Anche la sospensione in pratica a cosa serve? Certo, ci ha evitato di ricevere magari il fermo amministrativo dato che sono passati mesi dalla scadenza della cartella, ma se poi devo pagare gli interessi arretrati perchè il giudice è ... (no comment).Adesso devo andare domani mattina per fare la richiesta di rateizzazione e ci sono praticamente 400 euro di interessi da pagare! Anche l'impiegato mi ha dato ragione, non è corretto che debba pagare il ritardo del giudice.Ma cosa posso fare? Grazie in anticipo dei Vostri commenti!
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31/08/2011, ore 09:24
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31/08/2011, ore 12:51
Allora se non sono state ancora deposistate le motivazioni non c'è problema. I 6 mesi per l'appello si calcolano dal deposito delle motivazioni e il termine bre di 1 mese dalla notifica a cura della controparte (che ugualmente deve attendere il deposito delle motivazioni). Se sei convinto di avere buoni motivi, fai appello.Per hannibal: la notifica della cartella ormai non rileva, avendo già fatto ricorso al gdp |
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31/08/2011, ore 12:57
proprio cosi non risultavano abilitati', probabilmente adesso sono corsi ai ripari ma intanto:Con la sentenza n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affermato che è inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. se fate ulteriori ricerche anche altri tribunali del nord in tempi recenti hanno sentenziato come sopra.visto come sono le cose.come mai siete arrivati alla cartella esattoriale?se avete realmente ragione procedete cosi:predisponete la documentazione e inviate all'ufficio che ha fatto la contestazione la richiesta di annullamento in autotutela allegando la documentazione. se hanno commesso un errore i termini dei ricorsi ecc non contano assolutamente e sono tenuti a rettificare il provvedimento d'ufficio. poi predisponete il ricorso al grado successivo con l'ausilio obbligatorio di un legale. se avrete ragione, con la richiesta di autotutela l'amministrazione sara' condannata a pagare le spese. saluti |
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31/08/2011, ore 14:18
L'altra sentenza è della commissione trib. di Milano n.61/22/10.Ma se è stato effettuato il ricorso al giudice di pace contro quella cartella e non è stato eccepito in prima udienza il difetto di notifica, ora è irrilevante.Qual'è quella pubblica amministrazione che con un (forse) difetto di notifica non eccepito e una sentenza favorevole (peraltro esecutiva) annulla in autotutela? Ma di cosa stiamo parlando? |
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31/08/2011, ore 15:42
sulle bancarelle del mercato vengono spesso vendute delle bustine, uno spasso e' acquistarne poi mettere una cassettina di frutta sul balcone e ricoprire il contenuto delle bustine con un poco di terra.con pazienza ed inumidendo il tutto si puo osservare l'insalata crescere. nel frattempo uno puo anche leggersi la legge sull'autotutela, poi fare i commenti adeguati.saluti |
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31/08/2011, ore 16:02
ma sarei sgarbato se non mi spiegassi meglio visto che qualcuno non legge bene.che in un ricorso successivo non si possa ricorrere per qualche fatto che non era stato in precedenza sollevato mi giunge nuova. forse si confonde con le varie fasi del giudizio? cioe' se perde il ricorso al gdp cosa dovrebbe fare ripetere il medesimo ricorso con le medesime motivazioni ad un tribunale ordinario???Poi l'autotutela va richiesta su errore dell'ufficio producendo prova dell'errore. nel caso mi pare che il ricorrente dica che l'agente ha sbagliato e ne ha le prove.l'autotutela non si prescrive, vale su qualunque giudizio avverso perche' annulla l'atto emesso e pure nel caso il ricorrente avesse gia pagato gli vanno rimorsate le somme. reinvito a studiarsi la legge , magari a qualche esame la potrebbero chiedere.e lo devo spiegare io ad un legale????cosa cavolo centra l'ipotetica sbagliata notifica o il ricorso avverso con un errore commesso in precedenza allo stesso atto e che lo rende nullo.mi sbagliavo trattasi di liceo classico. |
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