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Buongiorno.Vorrei chiederVi un parere su una cosa che mi è capitata questa mattina (ho fatto una ricerca e non ho trovato una discussione precedente sull'argomento, perdonatemi se magari ne avete già discusso).Allora, mi sono recata all'ufficio di Equitalia per fare la rateizzazione di una cartella; la cartella è stata ricevuta a settembre 2010, è stato fatto subito ricorso al Giudice di Pace che ha disposto la sospensione della cartella. Adesso, nel mese di agosto 2011, è arrivato l'avviso che il ricorso è stato rigettato (tralasciamo commenti sul fatto che il Giudice non ha neanche letto il ricorso!). Comunque, mi sono recata stamattina all'Equitalia e mi hanno detto che gli interessi di mora vengono calcolati dalla scadenza della cartella (vale a dire da novembre 2010) ad oggi: io stupidamente, nella mia ignoranza, pensavo che sarebbero stati calcolati dal giorno in cui è stata emessa la sentenza. Invece devo pagare 10 mesi di interessi invece di soli 10 giorni! E' una cosa assurda! Se il giudice di pace ci ha messo praticamente un anno a decidere, facendoci andare inutilmente ad udienze in cui non si è mai potuti discutere di nulla (e non è neanche il giudice di pace locale, ma essendo una multa stradale ci siamo dovuti recare a parecchi chilometri di distanza!) e tutto per niente! Anche la sospensione in pratica a cosa serve? Certo, ci ha evitato di ricevere magari il fermo amministrativo dato che sono passati mesi dalla scadenza della cartella, ma se poi devo pagare gli interessi arretrati perchè il giudice è ... (no comment).Adesso devo andare domani mattina per fare la richiesta di rateizzazione e ci sono praticamente 400 euro di interessi da pagare! Anche l'impiegato mi ha dato ragione, non è corretto che debba pagare il ritardo del giudice.Ma cosa posso fare? Grazie in anticipo dei Vostri commenti!

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"" qui si tratta non di fare sfoggio forense ma di dare una direzione logica da seguire e le eventuali osservazioni vanno fatte sul punto e non su divagazioni teoriche relativa a frasche di altri pali.""Ehhmm, hannibal:forse t'è sfuggito ma, ciò che ho riportato io, lungi dall'essere divagazione teorica, è appunto un caso concreto di un ricorso da me presentato il mese scorso, a cui il GdP ha risposto picche con le motivazioni che sopra ho riportato.Questo significa appunto dare indicazioni precise, nonché concrete e frutto di freschissima esperienza, sul punto in discussione.Poi, sai com'è, ognuno è libero di pensarla come vuole.Per quanto mi riguarda, come sai una volta davo anch'io consigli pratici agli utenti, poi ho smesso proprio perché stufo di queste diatribe sull'aria fritta.Ognuno creda pure quel che vuole, ivi compreso Babbo Natale e la Befana. E, per quanto mi riguarda, discorso chiuso

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riaggiungo,andando a leggere il mio intervento ben bene si vedrebbe che:consigliavo di ricorre contro la notifica della cartella al fine di farla riemettere valutando se in questo caso gli interessi potessero essere messi a carico della esattoria per sua colpa.oserei dire che i due consigli,ricorso contro la cartella per la questione interessi - da valutare la convenienzarichiesta di autotutela - con la documentazione corretta certamente di successosiano ineccepibilinon vedo nient'altro di utile salvo una poca attenzione a quanto ho scritto.risaluti

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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Hannibal, il profilo è tutt’altro che teorico perché lo scopo della notifica è quello di portare a conoscenza dell’atto il destinatario, nei termini previsti dalla legge. Se ti presenti davanti ad un giudice, peraltro nei termini del ricorso ed eccepisci l’invalidità della notifica (invalidità, non nullità) il giudice ti risponde (come regolarmente fanno tutti giudici): “l’invalidità della notifica è irrilevante perché lo scopo della legale conoscenza dell’atto nei confronti del destinatario è raggiunta ugualmente”.Sottolineerei la differenza tra nullità, annullabilità ed invalidità perché questa differenza per il diritto e la giurisprudenza è sostanziale e non è una questione di pelo caprino. La nullità inficia ab origine l’atto e ne fa decadere tutti gli effetti, salvo quelli che per loro natura non possono più decadere; l’annullabilità rende inefficace l’atto, ma solo dal momento in cui esso viene annullato e gli effetti prodotti in precedenza sono validi; l’inesistenza è tipica di un atto che si è formato senza i dovuti requisiti e dunque non è tale. Orbene, nei casi suddetti la notifica è invalida, ma ciò non inficia l’atto, che essendo una cartella gode del termine di 5 anni di tempo per essere rinotificato regolarmente. Dunque, questa cartella contiene una notifica invalida, ma l’atto di per sé non è invalido, pertanto ammetterne l’esistenza e la conoscenza entro i termini per la difesa, sana l’invalidità della notifica. Cosa diversa sarebbe nel caso, ad esempio, di un verbale stradale il quale, con notifica invalida, probabilmente va fuori termine per essere notificato (ora 90gg.) e ciò rende nullo tutto l’atto.L’autotutela è un atto discrezionale, quindi l’amministrazione “può”, non “deve” e comunque l’onere della prova spetta sempre al ricorrente: dimmi te, con una sentenza che da ragione all’amministrazione, la quale sentenza ha stabilito che la notifica è irrilevante, dove riesci tu a trovare la prova che ti serve e soprattutto quale amministrazione si sognerebbe di annullare il procedimento in autotutela?Poi, se vogliamo se vogliamo continuare a ciurlare nel manico è un'altro discorso.

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caro Jerry,faccio sempre attenzione a non sottostimare in un contradditorioho preso atto che non e' sordo, solo non vuuol sentire oppure si attacca ad altro .la notifica in questo caso è nulla punto e basta. lo dimostrano anche le sentenze citateL'invalidita' e' un termine che si e' inventato? sul codice mi pare esista solo nullita' o annullabilita'.l'autotutela quando ricorrono le motivazioni non e' atto discrezionale ma dovuto, non solo su istanza del ricorrente ma anche di ufficio. nel dubbio si legga la legge.A me e' parsa molto chiara ed esauriente come mai la contraddice? Se poi qualche fiunzionario crede che sia a discrezione dell'ufficio e turlupina il cittadino est altro paio di maniche. la mia funzione sarebbe quella di dire a chi interviene.Non farti fregare da chi ti dice che l'autotutela e' atto discrezionale, non credere a me ma vatti a leggere la legge. Mi sa che ciurla nel manico continuando a provarci e gioca sulle parole. all'istituto tecnico si faceva poca letteratura ma qualche cosa del Manzoni ce la siamo lettasaluti

Hannibal
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Non intendo continuare questa sterile discussione, però tu, hannibal, ti consiglio una lettura: Vincenzo Cerulli Irelli, LINEAMENTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO., Giappichelli, 2010 e cerca sull'indice "invalidità dell'atto amministrativo", ti chiarirai le idee. Buon divertimento.

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