Salve a tutti.Ieri 20-07-2006 mi è stato recapitato (ed ho firmato) un verbale effettuato a mezzo autovelox il giorno 19-02-2006; 150 € e -2 punti patente; se faccio bene i conti questa multa sarebbe arrivata il 151° giorno giusto ? me lo confermate ?quindi posso presentare ricorso al giudice di pace ?Vorrei essere sicuro di questo ricorso altrimenti si raddoppiano i soldi da pagare.Potrei anche scrivere il testo della multa se volete.Help please.
Rev.0 Segnala
21/07/2006, ore 12:03
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
21/07/2006, ore 17:31
Il discorso delle notifiche è in realtà molto più semplice di quanto possa sembrare.La data di notifica, sia ai fini di un eventuale ricorso da parte del cittadino sia per i tempi di prescrizione da parte della P.A, è scandita in due tempi distinti: ovvero, se il cittadino ha 60 gg. di tempo dalla notifica per presentare ricorso, detta data va considerata a partire dal giorno dell'effettivo ricevimento (salvo in caso di deposito alla Casa Comunale, fattispecie per cui vige una particolare, diversa disciplina); allo stesso tempo, per verificare l'eventuale prescrizione o, comunque, decadenza dai termini di notifica da parte della P.A., la notifica s'intende perfezionata nello stesso giorno in cui l'ufficio di comptetenze - in questo caso i Vigli Urbani, ma poteva essere anche il concessionario per la notifica di un ruolo ecc... - affida il plico all'ufficiale giudiziario, ovvero all'Ufficio Postale.Nel tuo caso, in definitiva, la notifica (dando per scontato che sia stata inviata almeno un paio di giorni prima del ricevimento... dovrebbe essere valida a tutti gli effetti, dunque non impugnabile né dinanzi al GdP né con ricorso al Prefetto (qualora tu volessi comunque tentare, meglio provare con il GdP, in quanto il ricorso sarebbe comunque gratuito anche in caso di soccombenza: con il Prefetto, invece, non è così).Un saluto |
||||
|
Rev.0 Segnala
21/07/2006, ore 21:58
un par di ciuffoli.la notifica si intende eseguita quanto e' nelle mani del destinatario o di quelle di un parente o del portinaio autorizzato a ricevere la posta.nel caso fosse assente deve essere affissa all'albo pretorio del comune.tagliando la testa al toro. la data di notifica in questo caso e' quella del ricevimento comprovata dalla firma e data di consegna.In alcuni casi nei quali l'autorita' ha difficolta a reperire i dati del destinatario i 150 giorni decorrono dalla data di identificazione ma questo deve essere menzionato.il verbale consegnato a 151 giorni e' fuori termine.la legge dice che deve essere notificato al destinatario entro i 150 giorni. una curiosita' non puo' essere inviato prima di 60 giorni dalla data della violazione.nel dubbio comunque puo' chiedere lumi in prefettura.augurihannibal |
||||
|
Rev.0 Segnala
22/07/2006, ore 08:59
Ribadisco: ciuffoli a parte, la notifica, per l'ufficio che la invia, s'intende perfezionata nel momento in cui l'affida all'ufficiale giudiziario o equipollente. Dunque, nel caso in oggetto è assolutamente regolare. Basta fare una semplice ricerca su internet per trovare varie sentenze in tal senso...Altrimenti, al destinatario sarebbe sufficiente non farsi trovare (o lasciare in giacenza presso l'ufficio postale la AR ) per prescrivere regolarmente i tempi: non credi?Un saluto |
||||
|
Rev.0 Segnala
22/07/2006, ore 11:38
...A tal proposito, qualora tu - o chunque altro - volessi approfondire l'argomento mediante ricerca specifica, posso consigliare di leggere, per esempio, il documento (scritto in maniera chiara ed esaustiva) che si trova al seguente Url:http://www.judicium.it/news/ins_06_05_04/149f_problemi_notifica_judicium.html...il quale, tra le altre cose, in uno dei passaggi iniziali precisa quanto segue:"...Non ha destato quindi eccessiva sorpresa il contenuto della sentenza 26 novembre 2002, n. 477, con la quale la Consulta, dichiarando illegittimo il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha affermato la seguente regola: la notifica postale si intende perfezionata, per il notificante, nella data in cui quest'ultimo ha consegnato l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e non già quando l'atto è pervenuto al destinatario... "Un saluto |
||||
|
Rev.0 Segnala
23/07/2006, ore 15:04
il codice della strada prescrive che la notifica avvenga come da codice civile. quindi sul codice civile ci sono tutti gli estremi. fra i quali la notifica in copia originale o autenticata (cosa ormai disattesa e che permette un ricorso in cassazione con ottime possibilita' di vittoria).secondo quanto esposto infatti, si ritiene per il notificante non per il notificando (cioè' la persona che lo deve ricevere)le conseguenze sono diverse.se l'ufficio ha l'obbligo di chiudere la pratica entro tot giorni questi vanno dalla data di rilevazione alla data di invio della notifica.invece il notificando cioe' l'elemento finale al quale deve essere notificato il procedimento a:tutte le ragioni di ricevere la notifica del provvedimento entro 150 giorni.e di ricevere la notifica.altrimenti basterebbe che l'ufficio provvedesse ad inviare la notifica senza attendere il riscontro del procedimento della stessa notifica (abbastanza complesso comque) avremmo un aumento sponenziale di procedimenti in contumaciaposso aggiungere un caso personale dove sono stato condannato in contumacia in una causa civile . quando ho ricevuto il provvedimento ho richiesto l'elemento di prova della notifica. la cartolina della RR riportava una firma non mia e l'indicazione come destinatario. Ho fatto ricorso con disconoscimento della firma e vinto la causa. quindi non confondiamo il procedimento di notifica dell'ufficio all'ufficio postale che chiude la pratica interna con il procedimento di notifica al destinatario.per quanto riguarda le sentenze. vanno prese sempre con le pinze sia a favore che a sfavore.i giudici sono umani e fallano anche di frequente.Ho i ballo un ricorso dove un GdP ha ritenuto che gli atti del sottoscritto come titolare di impresa individuale siano confondibili con gli atti sempre del sottoscritto facente funzione di amministratore di persona guiridica.cioe' firmare hannibal oppure hannibal amministratore delegato della srl *** sarebbe la stessa cosa. che io abbia ragione e' fuori di ogni dubbio ma intanto perdo tempo e soldi.un saluto e scusate i ciuffoli hannibal |
||||
|