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Salve a tutti.Ieri 20-07-2006 mi è stato recapitato (ed ho firmato) un verbale effettuato a mezzo autovelox il giorno 19-02-2006; 150 € e -2 punti patente; se faccio bene i conti questa multa sarebbe arrivata il 151° giorno giusto ? me lo confermate ?quindi posso presentare ricorso al giudice di pace ?Vorrei essere sicuro di questo ricorso altrimenti si raddoppiano i soldi da pagare.Potrei anche scrivere il testo della multa se volete.Help please.

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Ciao.Stai facendo un po' di confusione tra la varie fattispecie di procedimento...Per quanto riguarda il caso in oggetto, la notifica - per sentenza della Suprema Corte - va intesa nei termini e modi che già ti ho esposto sopra (come da link di corredo).Poi, se tu vuoi ostinarti a credere diversamente, libero di farlo...Tutto è opinabile, in fin dei conti.Nondimeno, sconsiglio al forumista che ha aperto il thread di intraprendere un ricorso che loa vedrebbe certamente soccombente: di certo, non è da esperire la via del ricorso prefettizio, poiché mal gliene incoglierebbe.Un saluto

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ringrazio per l'insistenza, cosi mi sono letto tutta la pappardella e ho fatto qualche ricerca.convengo che il termine dei 150 gg si chiude con la data del timbro di spedizione apposto sulla busta di notifica postale.la sentenza e' del 2004mi sembra e mi auguro che verranno altre sentenze perchè viene leso un diritto del destinatario,cioe' della certezza della prescrizione.peccato sarebbe stato bello per un solo giorno...un salutohannibal
Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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appunto,mi levo la responsabilita' di promuovere un ricorso, ma ci si puo' provare con qualche probabilita'viene fatto un distinguo fra atti giudiziari e provvedimenti amministrativi (notifica di multe) la notica dell'atto amministrativo deve essere portata alla conoscenza dell'interessato entro 150 gg.ove l'amministrazione depositi la multa alle poste nel termine di 150 giorni, ma essa giunga nella sfera di conoscenza del multato molto tempo dopo , non può non disconoscersi che si ha una palese limitazione del diritto del multato ad apprestare le proprie difese a distanza notevole di tempo, proprio per una oggettiva difficoltà a ricordare l'oggetto della contestazione opposta con il relativo verbale.http://www.casa-vacanze-valle-d-itria.com/giustiniano.htmun salutohannibal
Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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Ciao. ...No, non è per insistere, ma non è così come l'hai interpretata tu.La limitazione del diritto esiste, certo, ma riguarda soltanto la possibilità di difesa del "multato", qualora i giorni per lui decorrenti per fare ricorso venissero conteggiati dal momento in cui l'ufficio della P.A. deposita la notifica (da consegnare al Pubblico uff., ovvero alle Poste).Proprio su questo punto, la sentenza di cui sopra ha fatto definitivamente (lo ribadisco: DEFINITIVAMENTE) chiarezza, stabilendo appunto i due tempi distinti della notifica: perfezionata nel momento d'invio per il notificante; perfezionata nel momento del ricevimento per il notificato. Qualunque interpretazione diversa da questa, dopo la sentenza della Suprema Corte è da ritenersi illegittima. Non ci sono più dubbi al riguardo, insomma.Ciò non t'impedisce di pensarla diversamente, è ovvio. Però non consigliare nessuno in quel senso perchè gli procureresti un danno...Un saluto

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non voglio essere un legale dilettante, qualche studio di diritto. di solito cerco le sentenze in base ad una logica.oggi leggo il sole 24ore 24/7/2006 inserto risponde pagina 1369 art 2721quindi mi ricerco l'articolo del codice della strada.1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione "la notificazione può essere effettuata agli stessi " entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. (1). pertanto se capitasse a me riterrei opportuno ricorrere al gdp un salutohannibal
Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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