Buon giorno ....vorrei porvi una domanda...ho emesso un assegno di € 5.000 datato 30 ottobre 2008....sopra l'assegno compariva ancora la vecchia banca "Banca di Roma" che ora esattamente nel 2009 diventata Unicredit....ora quasto assegno non è mai stato incassato e la banca ha voluto il vecchio carnet d'assegni con l'intestazione della vecchia banca ...quello che vorri sapere se a tutt'oggi possono incassare l'assegno.grazie
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23/02/2010, ore 11:02
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23/02/2010, ore 11:10
Perchè no?......Se trovano il conto coperto la banca lo paga, ma se lo presentano e non trovano...niente per chiusura CC, non possono protestarlo....dopo la validità di 8..(locali)e 15gg(fuori piazza)Però possono sempre farLe causa se provassero che l'assegno..divenuto solo una promessa chirografica di pagherò, fosse accoppiata ad uno scambio di beni con fattura od ad altra documentazione di prova certa del debito assunto. |
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23/02/2010, ore 11:17
P.S. la banca che si è fusa...mantiene in vita tutti gli accordi di quella eventualmente assimilata per 10 anni. o più se c'e il rapporto continuativo.Poi il nome Banca di Roma, anche per queste ragioni continua ad esistere,basta immetterlo in google e la trova con la consociata Unicredit. |
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23/02/2010, ore 11:21
no non esiste bolla...fattura e nessun documento ...il conto corrente è aperto ,ma il numero è un'altro ...ma sul conto chiaramente i 5.000€ ora non ci sono ...ma come posso denunciare il tutto se non c'è nessun documento che comprova il pagamento con questo assegno ???!!!!ma la validità degli assegni è infinita!!!!????è questo che non ho capito |
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23/02/2010, ore 11:26
L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune[assegno su piazza]), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso [assegno fuori piazza]), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento.L'art. 35 L.A. (Legge 1736/33) però attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza invece la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo.Tale facoltà di disporre la revoca dell'ordine di pagamento (con la quale la banca è liberata/impedita dall'effettuare il pagamento [e neppure si potrà procedere al protesto dell'assegno in quanto oltrepassati i termini di presentazione all'incasso]) discende dalla esigenza di permettere al traente - superato un certo lasso di tempo - di poter liberamente disporre della provvista sul conto.Si ricorda difatti che l'emissione di un assegno senza provvista è illecito amministrativo (ed in passato anche di rilevanza penale) ed i detti termini servono a delimitare (in favore del traente) il periodo in cui la provvista medesima deve rimanere necessariamente integra.La revoca dall'ordine di pagamento dovrà essere ovviamente manifestata alla banca in modo che non sia contestabile e pertanto in forma scritta.Allorché il trattario rifiuti il pagamento - per l'avvenuta revoca dall'ordine di pagamento od altro - il portatore può sempre e comunque esercitare l'azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere il pagamento; questo nel termine prescrizionale di sei mesi dal termine di presentazione (la cui decorrenza è comunque interrotta [con l'inizio di un nuovo termine di prescrizione] da ogni attività diretta ad ottenere il pagamento) ed a prescindere dalla circostanza dell'avvenuto protesto o meno.Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. |
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23/02/2010, ore 11:27
.......L'assegno di conto corrente bancario ha un termine di prescrizione di sei mesi dalla data di emissione - il che significa che, trascorsi sei mesi dalla data di emissione, anche se ci sono i soldi sul c/c, la banca per pagare l'assegno deve chiedere conferma ed autorizzazione al correntista che lo ha emesso. Se quest'ultimo la nega, l'assegno si restituisce insoluto, non protestato e prescritto |
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