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Nell'anno 2007 ho fatto un mutuo a tasso variabile euribor +1,20 spread.Oggi mi è arrivata una lettera da parte della mia banca la quale mi comunica unilateralmente che lo spread è stato portato a 1,75 punti.Ma è possibile oggi che i tassi sono bassi (dopo un anno di salti mortali per le rate alle stelle) la banca possa aumentare lo spread di un mutuo a tasso variabile? E' legale? La banca mi indica: ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 1.09.1993 n°385.Grazie per le rispose.Marco

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lo spread fa parte delle condizioni contrattuali... che quindi possono essere variate secondo quanto previsto dall'art. 117 e 118 del TUB.secondo me però se questa cosa dovesse ripetersi verrebbe bacchettata dall'autorità garante, a patto di fare le dovute segnalazioni.

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"lo spread fa parte delle condizioni contrattuali... che quindi possono essere variate secondo quanto previsto dall'art. 117 e 118 del TUB."In realtà è vero lo spred fa parte delle condizioni contrattuali, ma se si concede di far passare un discorso simile sul variabile, un domani arriveranno a modificare anche i tassi fissi... Questa volta sono d'accordo con Risparmio, una segnalazione al garante ed alla banca d'italia ci starebbe bene... oltre logicamente a procedere con una surroga presso altro istituto.Comunque avvertirei il direttore della filiale, niente di strano che non tornino sui loro passi.

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La Banca può variare lo spread di un mutuo esercitando la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali, il cosiddetto "ius variandi". Per esercitare tale facoltà, la stessa deve essere stata espressamente prevista nel contratto ed approvata in modo specifico.A partire dall'art. 10 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, il valido esercizio dello "ius variandi" è subordinato all'esistenza di un giustificato motivo e a una particolare procedura: la variazione unilaterale infatti deve essere comunicata "espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate." Quanto alle informazioni inviate, ai sensi dell'art. 119 del testo unico bancario le banche forniscono al cliente almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

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La comunicazione cui faccio riferimento è il documento di sintesi che le banche sono OBBLIGATE a mandare alla propria clientela ogni anno. Non si tratta della certificazione degli interessi passivi, anch'essa obbligatoria e da utilizzarsi anche ai fini fiscali, bensì di un documento che riassume tutte le condizioni del mutuo in essere dal quale si può desumere l'effettivo costo del finanziamento.Solitamente viene inviato a inizio anno (gennaio / febbraio) e contiene i dati relativamenti a tutti i tassi applicati nell'anno precedente (parametro di riferimento + spread) oltre ad eventuali spese accessorie.E' un documento importante anche per comprendere la corretta applicazione delle condizioni sottoscritte in sede di stipula del mutuo.Se la banca non ve lo ha ancora inviato, mandate una richiesta scritta all'Ufficio Reclami della vostra banca sollecitandone l'invio. Ripeto: è obbligatorio per legge.

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Sig. LeoPer sapere se lo potevano fare...se gentilmente Marco83..ci dicesse se nelle voci contrattuali la composizione degli interessi è posta come parte variabile per il tasso e per lo spread, congiuntamente...(eventualmente se la banca si è riservata la modifica unilaterale, magari ad intervalli durante la vita del mutuo)Appena rientro il giorno 7 di Settembre, saro' lieto di fare questo controllo e di comunicarlo. Saluti Marco

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