Salve amici, grazie a Voi ho trovato molto sollievo ai miei problemi ed ho riacquistato tanta serenità. Vorrei pregarVi di sollevarmi da un quesito che vado spesso a leggere altrove. Riguarda l'eredità dei debiti lasciati da un soggetto con la ssua morte. Premetto che non ho beni di alcun genere per cui la parola "testamento" è per me una parola astratta. Considerando che incorrerò in decreti ingiuntivi che sicuramente si accoderanno e avranno lunga durata negli anni a venire, vorrei chiedervi, considerando che i debiti non potranno essere del tutto estinti, se i miei figli e mia moglie, nella fattispecie superstiti, avranno fastidi per successione ereditaria o se potrebbero intaccare la pensione di reversibiltà spettante a mia moglie: Spero di no, perchè lascerei questo mondo non con la serenità ma con disperazione. Fatemi sapere per poter meglio affrontare le mie giornate, perchè, e ripeto, è solo per Voi tutti che sono ritornato sereno per quanto mi riguarda. Un saluto affettuoso a Cagliostro ed a tutti voi del forum. (A proposito ho 67 anni ma i primi campanelli di allarme si fanno sentire)
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12/09/2011, ore 17:00
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12/09/2011, ore 17:11
Caro Midama, a parte che mi auguro che sia solo una preoccupazione e che l'evento sia lontano anni e anni dal verificarsi.... Per pura accademia, nel caso che l'evento funesto si avverasse, i tuoi eredi hanno a disposizione, in breve, gli strumenti della rinuncia all'eredità oppure l'accettazione con beneficio di inventario per evitare di essere coinvolti negli eventuali debiti del de cuius. A tal fine occorrerà che si confrontino con un notaio o con un avvocato per avere consigli.Quindi, stai tranquillo, non pensare a cose funeste e cerca di vivere lontano da questi problemi...ok? Un abbraccio. |
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12/09/2011, ore 17:26
Grazie ...Fogg, ma ho letto da qualche parte che rinunciare all'eredità significherebbe anche - per mia moglie - rinunciare alla reversibilità: In quanto questa forma di pensione rientra come successione ereditaria perciò e se si rinuncia a tutto, si rinuncia anche a questo evento. E allora .... |
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12/09/2011, ore 17:56
hummmm,non sarei proprio sicuro che la pensione di reversibilita' sia una questione ereditaria, ma piuttosto un diritto del coniuge superstite. Mi pare infatti che non occorra alcun atto testamentario da produrre.Diversa cosa sono gli eventuali arretrati di pensione 13a ecc.provi ad interessarsi presso l'inpssaluti |
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12/09/2011, ore 18:06
Sono d'accordo con Hannibal. La pensione di reversibilità non ha alcun collegamento con l'eredità e sono convinto che se ne abbia diritto anche in presenza di rinuncia all'eredità.- Ad ogni modo l'Inps ti toglierà ogni dubbio residuo. |
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12/09/2011, ore 23:30
L'argomento è lo stesso: rischio di eredità di debiti (da un padre che non è mai stato tale e con cui non si aveva alcun contatto di alcun tipo nè umano, nè materiale): ciò che dicono le regole lo abbiamo letto già tutti su tutti i siti, quindi inutile ripetere le ovvietà. Ora addentriamoci in un problema di approfondimento: eccolo:In quanto in precendenza su altri forum mi è stato risposto con formule fatte, informazioni già reperibili dappertutto e già note dunque, andando a leggere qua e là anche sul sito del ministero della giustizia; ora cerco di formulare la mia domanda in modo più preciso citando anche il codidice civile: "Art. 481.Fissazione di un termine per l'accettazione.Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare."Dunque anche in caso di mancata dichiarazione di rinuncia del chiamato all'eredità cioè se uno non fa nulla (soprattutto se non vi erano legami nè umani, nè materiali col padre defunto, nulla di nulla, nessun contatto di alcun tipo) quindi senza dover spendere 200 euro di trascrizione nei registi e marche e soprattutto di viaggio appositamente da nord a sud solo per questo, dunque non facendo alcunchè anche se eventuali creditori (ve ne saranno probabilmente) verranno a battere cassa al chiamato all'eredità (non ancora erede perchè non ha accettato alcunchè, anche se non ha rifiutato - la legge da tempo 10 anni per decidere) dunque a questo punto l'eventuale creditore si fa avanti ad giudice a chiedere che in minor tempo l'eventuale erede decida: ma qui sta il punto ora questo articolo del codice civile ci dice proprio che anche se in questo caso il chiamato non risponde il chiamato perde il diritto all'accettazione: perfetto quello che io voglio (e senza spendere una lira, senza fare un viaggio appositamente, per questo, senza tasse di registro e quant'altro). Cioè il codice mi sembra chiaro se uno non si pronuncia non fa nulla nè prima nè dopo anche se chiamato entro un termine a decidere dal tribunale non succede proprio nulla di male: non lo possono obbligare ad accettare l'eredità, anzi perde il diritto ad accettarla!!! Cosa può succedere di strano a non fare nulla, a non dichiarare alcunchè, nè di accettare, nè di rifiutare. Tanto la cosa si estingue da sola, dopo 10 anni si perde il diritto di accettare, a meno che il giudice non fissi un termine inferiore se richiesto dai creditori: ma anche in questo caso non si diviene mai obbligatoriamente o automaticamente eredi!!! Rileggiamo cosa dice il codice, per favore, e non rispondetemi vagamente e con le regole che sono scritte dappertutto anche su internet sull'argomento, perchè le ho già lette e rilette: volevo sapere se in merito a quanto dice in particolare questo articolo vi sono delle varianti, eccezioni, interpretazioni diverse eventuali altrimenti io seguo quello che dice il codice in questo caso (cioè non mi pronuncio, non faccio nulla, perchè devo buttare via 300 euro? tra tasse e viaggio e forse anche di parcella notarile?): Art. 481.Fissazione di un termine per l'accettazione.Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. |
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