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Salve a tutti e spero davvero in un vostro consiglio.Forzata da un grave problema e sapendo a quel tempo di poter onorare il debito stacco un assegno il 20/01/2012 con l'accordo di incassarlo 10 giorni piu tardi. il 21 del mese di gennaio mi trovo gia senza lavoro e senza stipendio in quanto la mia datrice di lavoro subisce per colpa un gravvissimo incidente d'auto.Propio rimango senza soldi,contatto il beneficiario dell'assegno,spiego la situazione e rimaniamo d'accordo di pagare al piu presto il debito e poi mi ridarra l'assegno.

Siccome,giustamente,stuffo di aspettare,ed io senza possibilita effetiva di avere i soldi,mi ritrovo che porta l'assegno in banca e la mia banca ad oggi mi vuole protestare.

Vi chiedo: e' possibile portare in banca un assegno il 23/07/2012 con data 20/01/2012? dopo 15 giorni sapevo che la banca non ti puo piu protestare in quanto sono passati i termini utili per pagare,rimani giustamente con il debito che io intendo al piu presto onorare.Aspetto dei consigli e non giudizi,perche mi trovo davvero con l'acqua alla gola.Grazie

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è possibile portare in banca l'assegno per incassarlo, però non sei più protestabile. ti riporto quanto c'è sul sito di Banca d'Italia. fa presente al bancario, sicuramente ignorante come tutti i bancari, che non può protestarti, e se lo fa avrà grossi problemi perchè tu lo denuncerai.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELL'ASSEGNO

L'assegno è uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante perchè:

- è pagabile "a vista", può cioè essere pagato dalla banca del cliente che ha emesso l'assegno al momento della presentazione del titolo;
- è un titolo di credito, ossia il beneficiario può trasferirlo ad altre persone. La circolazione dell'assegno deve rispettare certe formalità; in particolare deve avere la "girata" e cioè la firma apposta sul retro dell'assegno da parte del beneficiario e di eventuali altri giranti; se invece l'assegno è al portatore, la circolazione può avvenire mediante semplice consegna (è per questo che è sempre bene indicare il beneficiario).

L'assegno deve essere presentato per l'incasso entro un certo numero di giorni dalla data di emissione, otto giorni quando il comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (su piazza); quindici giorni se pagabile "fuori piazza" (in altro comune rispetto a quello di emissione).

Trascorsi gli 8 o i 15 giorni l'emittente può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento e viene meno la possibilità di attivare una serie di misure a protezione del beneficiario previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell'assegno; la più importante è il "protesto", che consente di agire per via giudiziaria al fine di ottenere la somma dovuta.

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Grazie per la risposta,ho parlato propio con la direttrice e mi ha detto che mi manda l'assegno in protesto in quanto lei non vede l'assegno e che ha solo la richiesta di pagamento,quindi sotto 5000 euro non ci sono gli assegni vizibili, quindi protesta.A me questo non mi convince e non so cosa devo fare.Chiedo ancora delucidazioni se me ne puo ancora dare.mi hanno gia addebitato la comissione per assegno impagato.Come mi dovrei comportare? e' vero che avrei dovuto fare una raccomandata scritta per avvisare la banca di non pagare piu una volta trascorsi i 15 giorni e siccome non l'ho fatto per quello sono protestabile?Grazie

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Anche se non è piu' protestabile, rimane sempre un titolo esecutivo e il beneficiario con il respingimento del pagamento puo' fare sempre un' azione legale per il recupero della somma,

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