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PUBBLICITA’ INGANNEVOLERiportiamo i consigli che l’Antitrust suggerisce ai consumatori in materia di messaggi pubblicitari che potrebbero risultare ingannevoli.Segue uno schema di segnalazione da indirizzare all’Autorità. Consigliamo di indirizzare per conoscenza a Adusbef (Via Farini, 62 – 00185 Roma) copia della denuncia. A) DECALOGO PER I CONSUMATORIOcchio alla lettera Il prezzo è giusto? Missione impossibile Rifletti e firma Non solo slogan Distinguere cuore e portafoglio Quanto mi costa? È solo fiction Attenzione ai pericoli Tutelare i minori Occhio alla lettera Valutare con attenzione il testo del messaggio e controllare anche i più piccoli caratteri di stampa: a volte informazioni rilevanti sono riportate solo in modo marginale.Il prezzo è giusto? Verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri o spese accessorie (IVA, tasse d’imbarco, quote di iscrizione, spese di consegna, scatto alla risposta). Missione impossibile Diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi (ad esempio prodotti o metodi dimagranti e cosmetici).Rifletti e firma Non sottoscrivere alcun modulo senza aver letto prima tutte le condizioni. Alcune offerte possono nascondere l’esistenza di un vero e proprio contratto (ad esempio le offerte di lavoro).Non solo slogan Fare attenzione alla completezza del messaggio ed assumere tutte le informazioni necessarie. Controllare sempre l’effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, numero effettivo dei pezzi disponibili, tariffe).Distinguere cuore e portafoglio I servizi prestati da maghi, cartomanti ed operatori esoterici possono rivelarsi molto onerosi. Inoltre, non esiste alcun metodo per rendere più probabili le vincite dei giochi a estrazione.Quanto mi costa? Verificare le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui (tassi d’interesse TAN, TAEG, periodo di validità). È solo fiction Fare attenzione alla pubblicità "travestita": a volte, in contesti dall’apparente natura informativa o di intrattenimento (stampa, programmi TV), possono nascondersi forme di pubblicità occulta. Attenzione ai pericoli Se il prodotto è pericoloso la pubblicità deve dirlo: occorre leggere sempre con attenzione le avvertenze inserite nella pubblicità e nella confezione del prodotto.Tutelare i minori La pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori: alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono invece indurre in bambini e adolescenti una pericolosa travisazione della realtà.B) SCHEMA DI SEGNALAZIONEdi presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o illiceità di una pubblicità comparativaPer denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o l’illiceità di una pubblicità comparativa è sufficiente (come prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 , “Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa", G.U. n. 247, 23/10/2003), una segnalazione su carta semplice, indirizzata a:Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoPiazza G. Verdi, 6/A - 00198 ROMALA DENUNCIA DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico), la legittimazione alla richiesta e il titolo in base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.);elementi idonei a consentire l’identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l’emittente, il giorno e l’ora di diffusione del messaggio. Per le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonchè indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato; l’indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità (*) , che possono riguardare:a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e cosí via.);b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l’uso, prove o controlli, ecc);c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;d) identità, qualificazione, diritti dell’operatore pubblicitario, ovvero dell’autore o committente della pubblicità;e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti; richiesta di intervento da parte dell’Autorità contro la pubblicità in questione, nonché eventualmente, nei casi di particolare urgenza, richiesta motivata di sospensione provvisoria della pubblicità;firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti, è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).(*) Per le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, si veda l’art. 3-bis del decreto legislativo n. 74 del 25 gennaio 1992 (come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)

Joe Petrosino
Joe Petrosino ------------------------------------------------------------------------------- Link vari vademecum http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057 http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=14&S=5&F=18&id=43928

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Le pratiche commerciali scorrette sono purtroppo all’ordine del giorno, specialmente in questi ultimi anni in cui tumultuoso e' stato anche lo sviluppo degli acquisti online; le logiche della pubblicita' fanno leva sull’emozione e sui desideri, soprattutto se i destinatari sono soggetti vulnerabili; [sono ribaditi] la crescente volonta' e l’impegno delle strutture competenti e del Ministero ad affrontare queste problematiche.Sono estratti del comunicato stampa del ministero dello Sviluppo economico di venerdi' 23 ottobre, che riferiva dell'ammontare totale delle multe per pratiche commerciali scorrette e pubblicita' ingannevole che l'Antitrust (competente in materia) ha comminato nel 2008: 37 milioni di euro. Vista la situazione e i propositi, suggeriamo al ministero di seguire l'esempio inglese e fare propria la nostra proposta di elevare le sanzioni massime nei confronti delle aziende che assumono comportamenti vessatori nei confronti dei consumatori: sanzione massima del 10% del fatturato, ma comunque non inferiore a 10 milioni di euro. Solo con il rischio di sanzioni essenziali le aziende, dai gestori telefonici, alle banche, alle tv a pagamento troveranno 'sconveniente' fare spot truffaldini, attivare servizi non richiesti, ostacolare il recesso da un contratto o la portabilita' di un mutuo. Al momento, la sanzione massima comminabile per pubblicita' ingannevole o condotta commerciale scorretta e' di soli 500 mila euro, che per una grande azienda e' un'inezia. (Ma per una piccola è una batosta immane).

Joe Petrosino
Joe Petrosino ------------------------------------------------------------------------------- Link vari vademecum http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057 http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=14&S=5&F=18&id=43928

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bravo Petrosino, il tuo impegno è veramente utile un pò per tutti.

il potere logora sopratutto chi non ce l'ha ...
(Giulio Andreotti)

Rideo advocatum qui patrono egeat. "Mi fa ridere l' Avvocato che ha bisogno di un Difensore" Il potere logora sopratutto chi non ce l'ha ... (Giulio Andreotti)

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