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“Dopo la sentenza della Cassazione 24418 del 02/12/2010, ecco la lettera per la ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente)”Questo è uno degli incisi della Home-page del sito. Il solito grido “al lupo, al lupo” e dato che si pretende dal sito di essere sempre vicino ai consumatori e dare consigli (quelli buoni), mi sono attivato per guardare “dentro” la notizia, o pseudo tale (tanto pseudo), per dare un EFFETTIVO aiuto ai forumisti (uno dei tanti è Maiella, con il quale negli scorsi mesi ho tanto battagliato, appunto sul fatto dell'anatocismo), studiando la sentenza ( ben 21 pagine) ed un commento alla stessa dello “Studio Legale Tidona e Associati” pubblicato in rete sul sito www.tidona.com/pubblicazioni/20101206.htm.La ricorrente (in Cassazione) è l'Istituto di Credito, per la parte dei termini di prescrizione ed il cliente per la parte riguardante l'applicazione di tassi cosiddetti “extralegali”, giacchè la Corte di Appello aveva già ritenuto che “FOSSE STATA VALIDAMENTE PATTUITA – PER ISCRITTO – LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI AD UN TASSO EXTRALEGALE. Diciamo subito con il dire che all'ultima pagina (marcata come pg 23) si legge “6. IL RIGETTO DI ENTRAMBI I RICORSI E LA CONSEGUENTE RECIPROCA SOCCOMBENZA INDUCE A COMPENSARE TRA LE PARTI LE SPESE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' Quindi hanno perso in due, sia la banca che il consumatore (che mai lo dicesse l'Adusbef!!!!)Bene affrontiamo la questione dell'anatocismo (visto che per la questione tassi extra-legali la banca ha avuto ragione). Nella prima pagina (pg3) si scrive che la Banca dichiara “la fondatezza della pretesa dell'attore eccependo (però- nota mia-) la prescrizione del diritto azionato”.PRIMA annotazione (soprattutto per Maiella), oramai le banche hanno accettato che gli interessi sugli interessi era una pratica da non fare ed ora battagliano sui termini di prescrizione (Adusbef!!! perchè non dici sto fatto invece di continuare a mettere zizzania tra le parti?). Continuando si scrive che “L'adito tribunale accolse in parte le domande del sig.*********” Cosa vuol dire “parte” in italiano, cara Adusbef? (vedi un po tu e mi raccomando non precisarlo mai!!!_) Per la pratica dell'anatocismo, la Corte (chiaramente- mia nota-) dice “.....risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del d. lgs n. 342 del 1999, con cui è stato modificato l'art.............Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio2000 dal Cicr” MAGARI, l'ADUSBEF, nei titoloni scrivesse anche che l'anatocismo è stato dichiarato illegittimo a data “antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr.” (il virgolettato si riferisce sempre allo scritto in sentenza), così da non creare FALSE aspettative per tutti coloro che hanno intrapreso un contratto di fido a far data 22 04 2000 o per tutti coloro che già avevano un fido, ma i cui conteggi solo illegittimi solo sino al 21 04 2000, ripeto MAGARI ADUSEBF METTESSE IN CHIARO STO FATTO, PROPRIO NON TI VA EH !!!!!!!!!! ( anche questa, precisazione per Maiella).Tornando al termine di prescrizione decennale, la Corte ribadisce che “decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario.............. Però subito dopo dice anche “A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione” ATTENZIONE anche qui si è aperta una crepa, ma naturalmente l'Adusbef manco ne parla. Sostanziando quello scritto dalla Corte, afferma che solo il pagamento totale del debito può configurarsi come data da prendere in considerazione per il calcolo della prescrizione decennale, mentre tutti i versamenti effettuati in c/c durante la vita dallo stesso affidato, sono da considerare solo come ripristino della disponibilità e non pagamento, pagina 8 della stampa (pg 10)“L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento...........” e come è scritto dallo Studio legale Tidona “ La corte afferma quindi che può sostenersi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione solamente quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore del processo sostenga essere stato indebitamente eseguito. Tanto è vero che la corte nelle sua lunga disquisizione, dice anche che i versamenti eseguiti su un conto in passivo, ma non assistito da alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano stati destinati a coprire il passivo eccedente i limiti del fido concesso, SONO DA CONSIDERARE PAGAMENTI e quindi per questa fattispecie il termine della prescrizione decennale parte dalla data di addebito degli interessi anatocistici. Precisazione molto interessante che restringe di molto la prescrizione decennale, cosa che l'Adusbef evita di citare (al solito). Per cui chi fa il ricalcolo per conto del correntista deve necessariamente escludere dalla richiesta tale tipo di operazione, giacché ampiamente prescritta, visto che quest'anno ad aprile fanno 11 anni che il calcolo degli interessi sugli interessi è PERMESSO.Concludendo, ad essere precisi e chiari si da veramente una mano agli utenti bancari, evitando di perdere tempo per richieste che non rientrino nei dettati della legge o nei dettati di sentenze definitive e certamente da questo punto di vista l'Adusbef non fa un buon lavoro.E' gia la seconda volta che mi tocca studiare una sentenza sbandierata ai quattro venti, la prima era il pseudo anatocismo sui muti ipotecari (Trib. Di Bari sez. stacc. di Rutigliano, mi pare), che fine ha fatto?

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Quando si lavora per le banche,si cerca di mettere in dubbio perfino la chiara ed inappellabile sentenza delle sezioni unite di Cassazione, che ha accolto tutte le tesi dell'avv.Tanza,vice-presidente Adusbef. Ecco le istruzioni per l'uso derivante dalle sezioni unite di Cassazione del 2 dicembre 2010.Tutto il resto è ciarpame,che non merita alcun commento.Interessi Ultralegali, Commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta “fittizi”, spese forfettarie ed anatocismo trimestrale ed annuale. Richiesta di rimborso. Istruzioni per l’uso. Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, Consigliere Relatore Dott. Renato RORDORF, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 hanno respinto il ricorso della Banca Popolare Pugliese avverso la Sentenza n. 97 del 2009 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, in persona del Consigliere Dott. Alessandro Silvestrini, relativamente ad una causa per la ripetizione di illegittime competenze bancarie avviata da un correntista salentino, difeso dal vicepresidente di ADUSBEF, l’Avv. Antonio TANZA (www.studiotanza.it) e dall’Avv. Giuseppe NUZZACI.Le Sezioni unite hanno chiarito una volta per tutte, dando più tempo ai clienti che presentano istanza per la restituzione degli interessi anatocistici indebitamente versati che "dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristìnatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura dei conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati." Il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni operate dal correntista dall’apertura del conto alla sua chiusura. Non solo. Sul fronte capitalizzazione degli interessi il Collegio esteso ha rafforzato un principio già sancito dal legislatore e secondo cui "l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad l'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".Insomma il correntista può recuperare tutto le somme che la banca ha illegittimamente acquisito dalla prima operazione sino alla chiusura del conto, purché questo non sia chiuso da oltre dieci anni.Inoltre è vietata ogni forma di anatocismo: è, dunque, vietato l’anatocismo trimestrale e quello annuale.1) Quali conti sono interessati e per quale periodo? Sono coinvolti tutti i conti che abbiano presentato saldi passivi per qualsivoglia motivo. I conti attivi non sono interessati. Il periodo interessato al ricalcalo/rimborso va dall’apertura del conto alla chiusura. 2) Se il conto è stato chiuso? Non si ha diritto al rimborso se il conto è stato chiuso oltre 10 anni fa. Se il conto è stato chiuso da non oltre 10 anni il diritto non è prescritto. 3) Che cosa si deve fare? Si richieda il rimborso alla banca utilizzando il fac simile predisposto da Adusbef e presente sul sito www.adusbef.it (cliccare sulla voce “MODULI” alla prima riga sotto il logo della pagina iniziale). 4) Se la banca non risponde? Se la banca non risponde o non rimborsa si può decidere di citarla in giudizio. 5) Da quando può essere richiesto il rimborso? Il ricalcalo può essere preteso a partire dal 1942, comunque da quando il conto è andata in rosso, purché si abbia documentazione bancaria originale probante (estratti conto). 6) Se non si ha documentazione? Si può richiederla alla banca tenendo presente che:1) E’ possibile richiedere copia degli estratti conto (punto 4° dell’art. 119 del Testo Unico Bancario) ma a titolo oneroso. Occorre cioè indicare nella lettera di richiesta in che modo la banca potrà introitare le sue commissioni per il servizio richiesto (ad esempio, indicando il numero di conto da addebitare, o pagando allo sportello bancario prima di ritirare copia della documentazione). Attenzione. Le banche impongono anche 10 euro per foglio: occorre informarsi e valutare il costo complessivo della nostra richiesta. Chiedere estratti conto per più anni comporta una spesa di cui essere consapevoli.2) La banca deve produrre copia entro 90 giorni dal nostro ordine.3) Per legge la banca è tenuta a conservare per 10 anni la documentazione inerente i conti correnti. Pertanto, se non abbiamo documentazione, la nostra richiesta non può che interessare gli ultimi 10 anni. 7) Come calcolare l’entità del rimborso? Esistono in commercio software per calcolare con precisione l’entità del rimborso. Per avere indicazioni è possibile sentire la sede nazionale di Adusbef (06.4818632 – 06.4818633) www.adusbef.it o la Vicepresidenza Adusbef ([email protected]) 8) Se lo sportello è passato ad altra banca? Si farà richiesta alla banca che ha applicato indebitamente l’anatocismo: se il conto è stato acquisito (per la vendita dell’agenzia) da altra banca si farà richiesta ad entrambe per i periodi coinvolti (alla banca X dal… al…., alla banca Y dal…. al….) 9) Se sono stati aperti più conti con la stessa banca? E’ opportuno inviare tante richieste di rimborso per quanti sono stati i conti coinvolti. 10) Dove reperire aggiornamenti? Si consiglia di consultare periodicamente il sito Adusbef ( www.adusbef.it ): è la fonte più aggiornata. Per le sentenze già emesse, sul sito www.studiotanza.it possono consultarsi più di 150 sentenze in materia.

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Mi dispiace risposta confusionaria e propagandistica, molto propagandistica, le mie sono state asserzioni precise e facilmente capibili, la risposta è evasiva ripetitiva e non porta nulla di nuovo alla conoscenza del problema. Ad esempio quando forumisti hanno capito che se sono stati affidati dopo aprile del 2000 non possono pretendere nulla? Bene la risposta non contiene nulla a proposito, però io ho ragione nel dirlo ed il forumista, purtroppo non mi sta a sentire. La sentenza da torto anche al consumatore-utente bancario, perchè non dirlo? Troppo comodo. Potrei continuare per tante altre righe, ma credo che sia del tutto inutile, visto che una pax tra l'utente ed il sistema creditizio è lontana esclusivamente per una "ignoranza" che viene alimentata, da tutte le parti

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Dal dizionario Wikipedia""Open book 01.svg Sostantivociarpame m sing (pl: ciarpami) 1. insieme di cose vecchie e senza valore, ammucchiate alla rinfusa"E' sicuro che quello scritto sia proprio ciarpame?Devo copiare ed incollare altri commenti specialistici oltre a quello già citato, non è un gran lavoro da fare, se serve!!!!!!!!!

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attenzione, i dati sono stati ripresi da Topolino. Inutile che suggerisca altre letture, se mancano le basi per capire o volonta di esprimere un corretto suggerimento si puo solo cercare su Wikipedia non possedendo uno ZingarelliPosso esprimermi con cognizione di causa in quanto si sta svolgendo a termine la causa di anatocismo che mi riguarda. Sta andando a sentenza avendo il sottoscritto rifiutato le proposte della controparte.Posso anche confermare che i legali Adusbef illustrano chiaramente tutti i passi, che le parcelle sono congrue e che tutto si e' svolto come preventivato. Certo la questione e' lunga, Certo occorre avere la documentazione. Certo che essendo un ragioniere riesco a leggere ad interpretare ed a capire cose che un liceale non capira' mai nemmeno laureandosi. Cio non toglie che ho solo verificato la serieta' dell'assistenza Adsubef e collaborato per decifrare alcune procedure che non erano ancora state tenute in conto nei calcoli anatocistici.Rompo il riserbo tenuto in tutti questi anni perche' non e' ammissibile uno sproloquio senza costrutto. Per quanto riguarda la prescrizione tanto declamata, ebbene e' stata eccepita dalle tre controparti e rigettata.Quindi se il rapporto con la banca non e' chiuso da oltre 10 anni, tutto quanto riguarda gli interessi di anatocismo commissioni di massimo scoperto et altro viene rimesso in discussione. un cordiale saluto al Presidente ed un grazie anticipato di qualche mese allo staff.

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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Ma di quali torti ciancia ? La sentenza consente agli utenti usurati e truffati dalle banche con l'espediente dell'anatocismo, vietato dal codice civile ma consentito dagli usi bancari,di rivalersi sugli istituti di credito nel termine di 10 anni dalla chiusura del conto corrente. Con la documentazione e gli estratti conto,si ottiene il risarcimento fino all'atto di apertura del conto corrente (in alcuni casi periziati fino al 1954),non da quando l'anatocismo non è più praticato (2000) grazie alle battaglie ed alle sentenze vinte dall'Adusbef in Cassazione ed in Corte Costituzionale,con la prescrizione decennale che decorre dall'atto della chiusura del conto corrente (chi ha chiuso il conto,ad es. nel 2008 e conserva gli estratti conto,ha la possibilità di intentare causa entro il 2018 !). Ci deve essere un limite alla vergogna, travalicato da infiltrati che difendono,su un forum dei consumatori,gli esclusivi interessi di banche e banchieri, probabilmente assoldati per ingenerare confusione ed mpedire ad 1,2 milioni di utenti di intentare azioni giudiziarie,vittoriose al 100% su anatocismo,valute ed uso piazza. Se fosse in vigore quella class action,che noi di Adusbef contribuimmo a far approvare nel 2007, ridotta ad una fars action da un Governo cameriere dei banchieri, il sistema bancario dovrebbe risarcire 42,3 miliardi di euro ad 1,2 milioni di utenti taglieggiati ed usurati dal sistema. Quel limite ala vergogna è stato superato,per questo non permetterò più a forumisti strabici che avrebbero la pretesa di dare lezioni a noi di Adusbef, che abbiamo vinto battaglie dure contro un sistema bancario mafioso, aduso a mettere tutti (politici,governi,consumatori, operatori dell'informazione,ecc.) a libro paga, di gettare discredito ed ingenerare confusione.

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