La trasmissione delle Iene ha scatenato un putiferio, creando tantissime aspettative nelle persone che hanno contratto un mutuo, rilevando che ai fini dello “spettacolo” va bene tutto, infatti non penso che abbiamo approfondito la questione. Quindi voglio parlare di questo, con delle premesse:
- non ho visto la trasmissione;
- non sono un professionista (legale, commercialista, etc.etc.) che possa elevare il mio scritto ad una verità “sic et sempliciter”;
- ho conosciuto il fatto esclusivamente leggendo i post qui sul forum;
- non conoscevo la sentenza e manco il problema
tutta la giornata di ieri (pomeriggio e sera) l'ho trascorsa, studiando la “cosa” su internet;
-le pronunce della Cassazione NON sono vincolanti che per il giudizio cui è riferita la sentenza (ATTENZIONE è IMPORTANTE). Invece la Cassazione riunita nelle “Sezioni Unite” decide con vincolo per le giurisdizioni (NON è il caso affrontato), in sostanza, il regolamento della Suprema Corte prevede che un giudice non può emettere una sentenza di avviso diverso da una precedente delle Sezioni Unite, senza la preventiva autorizzazione di queste (NON è il ns caso).
Fatto questo preambolo (prego tutti di leggerlo bene e con calma), passo alla sentenza vera e propria, con un copia ed incolla parziale(ATTENZIONE il caso tratta di un finanziamento acceso ed esistente ben prima della entrata in vigore della legge 108/96, ripeto è UNA COSA IMPORTATE DA MEMORIZZARE:
-Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1283 c.c. nonché vizio di motivazione in punto capitalizzazione degli interessi passivi.
-Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1815, 1284, 1339 e 1419 c.c. e della L. 07/03/1996 n. 108, nonché vizio di motivazione, in ordine alla applicazione del tasso soglia in sostituzione dei tassi usurai e alla mancata applicazione del tasso legale.
-Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, circa l'omesso esame delle contestazioni sollevate sulla consulenza tecnica e l'acritica adesione ad esse.
Passo direttamente alla sentenza:
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impignata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così non è che si capisce molto, vediamo di “spacchettare la sentenza”. Il “primo motivo” si riferisce all'art. 1283 che parla di anatocismo e già qua ci chiediamo,
in effetti NON c'entra nulla. Si tratta del fatto che gli interessi di mora sulle rate impagate venivano calcolate sulla rata intera, mentre la Corte, afferma giustamente, che vanno calcolati solo sulla quota capitale, visto che esiste un piano di ammortamento con tanto di quota capitale e quota interessi. Tra l'altro, per questo ci metto una mia considerazione personale. Tra la Corte di Appello e la Corte di Cassazione c'è stato un evidente “qui pro quo”. Infatti la C.d.A. rileva che il pda alla francese non comporta anatocismo, ma parla della operazione di mutuo e non del fatto specifico del calcolo degli interessi di mora. Continuo con il dire che la Suprema Corte ha detto che gli interessi ultralegali” sono validissimi se contrattualizzati per iscritto. Ancora, la cosa più importante, ha preso in esame il problema dei ctr stipulati prima della entrata in vigore della legge 108/96 ed ancora in essere successivamente a tale data, affermando che è necessario considerare, per le rate di questi finanziamenti, la soglia usuraia sempre , sino alla loro naturale scadenza (al contrario dei finanziamenti stipulati successivamente alla 108/96, dove il momento del controllo della soglia usuraia è dettato da un decreto legge del 2000 confermato in legge a gennaio 2001, le cose italiane si è dovuta fare una legge per spiegarne una vecchia), con la AUTOMATICA sostituzione del tasso in vigore con quello della soglia usuraria in vigore momento per momento al pagamento della rata (si tratta, preciso di una faccenda vecchia già affrontata in altre sentenze, che MANCO fa scattare il reato penale, ma solo un obbligo amministrativo del finanziatore all'adeguamento ed in sostanza riguarda i soli mutui a tasso fisso). Finito. Allora cosa c'entrano le Iene?. La frase della suprema corte ha fatto sollevare il caso è questa: <...............che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI, …...........>
Ecco l'inghippo, le tre parole in maiuscolo. La frase scritta è stata INTERPRETATA come la soglia deve comprendere oltre agli interessi anche la mora. A questo punto la parola spetta agli studiosi ed esperti legali, certamente ne io ne voi tutti siamo in grado di valutare la frase (cosa che invece le Iene hanno fatto e mi chiede il perchè?), che ALL'APPARENZA contrasta con le norme dettate sia dalla Banca d'Italia, sia dai vari Ministeri ,interessati a questa famosa soglia usuraia. Io una considerazione la faccio lo stesso. La Corte, diciamo, ha esemplificato un po' troppo il problema. Infatti il tasso da confrontare con la soglia è determinato non solo dagli interessi corrispettivi, come scritto dalla Cassazione, ma da questi, più tutti gli oneri accessori, che ben conosciamo (compresa la assicurazione vita), dei quali la Corte non fa nessuna menzione, per cui se proprio vogliamo fare i fiscalisti secondo questa sentenza, il tasso per il confronto dovrebbe essere formato ESCLUSIVAMENTE dal tasso nominale + la maggiorazione della mora e tutti noi ben sappiamo che NON può essere. Inviterei le Iene ad andarci più cauti nel futuro o approfondire meglio le cose.
ATTENZIONE, valutate bene i miei interventi sono un INFILTRATO, così afferma QUALCUNO