Amici, copio e incollo il comma riguardante l'iva solidale tratto dalla nuova legge finanziaria n. 311 del 30/12/04, pubblicata su G.U. del 31/12/04 :"386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:«Art. 60-bis (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta»".Capisco la necessità di contrastare i fenomeni della triangolazione intracomunitaria. Non capisco affatto la decisione di colpire l'acquirente che l'Iva l'ha già pagata. Così, se il venditore disonesto sfugge al fisco, l'acquirente dovrà pagare l'Iva due volte.Se su questo forum ci sono consumatori che sono anche imprenditori o liberi professionisti, li invito a riflettere ed eventualmente inviare insieme il nostro dissenso in Senato.
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05/03/2005, ore 15:12
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07/03/2005, ore 09:22
margie, ti ostini a non capire.per motivi promozionali o di obsolescenza, qualsiasi azienda può vendere al prezzo che preferisce o che riesce a spuntare. è evidente che per un'imposta non versata non ci sarà mai una ricevuta: ma oggi (estremizzo) anche il peggior profano sa che un portatile 286 non vale nulla se non per un collezionista e questo lo sa anche il fisco: sono previste e documentabili le donazioni a scuole ecc.i saldi pure sono regolamentati, ecc.se tu fai acquisti in ulteriore eccedenza, fa parte del tuo rischio d'impresa.infine cedente e cessionario sono termini giuridici che esulano dal fatto che gli stessi siano persona fisica o giuridica. |
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07/03/2005, ore 10:06
Nick, sei tu che non hai capito un tubo.Ma devo dare atto che sono sul forum sbagliato : evidentemente la nostra società funziona a compartimenti stagni anche nei forum.Chissà perchè tanti miei colleghi imprenditori e tanti commercialisti sono assai perplessi o imbufaliti.Già, chissà. Siamo tutti imbecilli.Un consiglio : LEGGETEVI LA LEGGE PRIMA DI PARLARE.Grazie. |
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07/03/2005, ore 11:06
Margie ha ragione sul fatto che la norma riguarda solo i soggetti IVA e quindi non i privati.Vorrei ricordare che ai fini fiscali per valore normale si intende "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi."Quindi, il caso di sconti per obsolescenza del bene sono senz'altro compresi, così come le offerte promozionali o simili.Il principio però mi sembra condivisibile: se una vendita a prezzo fortemente difforme da quello normale nasconde una frode fiscale (perché una parte del prezzo viene pagata in nero), della frode stessa sono co-responsabili venditore e compratore. Quest'ultimo, quindi, viene chiamato a rispondere del suo operato, non di quello del venditore.Vorrei anche che fosse chiaro che il mancato versamento IVA da parte del venditore che non sia riconducibile ad una vendita a prezzo anomalmente inferiore a quello normale NON comporta alcuna responsabilità per il compratore. |
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07/03/2005, ore 11:52
mettiamo in secondo piano il discorso se il sogetto IVA possa essere anche un privato o meno, non solo perchè non sono d'accordo con voi, ma anche perchè mi era strumentale come esempio, ma evidentemente non sono stato sufficientemente chiaro.ammetto pure di non aver capito nulla, ma poffarbacco spiegatemi comunque perchè la responsabilità non deve essere solidale, e in base a quale principio.cerco di ricordare in maniera elementare il concetto base per cui era stata introdotta l'iva al posto dell'ige.dalla materia prima al prodotto finale si fanno diversi "passaggi di mano".a ciascuno di essi corrisponde l'aggiunta di un valore.alla fine avremo un valore del bene di 100 e un imposta di 20. il meccanismo dell'Iva (iva vendite - iva acquisti) fa sì che l'ultimo acquirente paghi effettivamente 100 + 20.quindi: se il cliente finale ha il dovere di richiedere il documento dell'avvenuta cessione, tutta la catena precedente è responsabile in solido del fatto che su questo documento in definitiva ci vada il prezzo finale del bene. se c'è stato un passaggio per il quale non è stata pagata l'iva, e ciò per qualsiasi motivo, automaticamente si avrà un recupero al passaggio successivo. e fin qui il problema della responsabilità che deve essere solidale.il problema di non riuscire sempre a determinare il prezzo di mercato di un bene è un problema del tutto diverso. |
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07/03/2005, ore 11:55
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