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Amici, copio e incollo il comma riguardante l'iva solidale tratto dalla nuova legge finanziaria n. 311 del 30/12/04, pubblicata su G.U. del 31/12/04 :"386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:«Art. 60-bis (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta»".Capisco la necessità di contrastare i fenomeni della triangolazione intracomunitaria. Non capisco affatto la decisione di colpire l'acquirente che l'Iva l'ha già pagata. Così, se il venditore disonesto sfugge al fisco, l'acquirente dovrà pagare l'Iva due volte.Se su questo forum ci sono consumatori che sono anche imprenditori o liberi professionisti, li invito a riflettere ed eventualmente inviare insieme il nostro dissenso in Senato.

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Trovo anche questo articolo su "Fiscotasse" :"La regola della solidarietà IVA tra venditore e compratore nella FinanziariaParte 1°: La regola della solidarietà tra venditore e acquirente Si tratta dunque di una forma di solidarietà del venditore e del compratore (a condizione che sia soggetto agli obblighi previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto) per il versamento dell'IVA relativa all'operazione di compravendita che li riguarda.La norma ha lo scopo di evitare che un determinato bene sia ceduto ad un prezzo inferiore a quello normalmente praticato, con l'intento di eludere l'applicazione dell'imposta.Questa disposizione trae ispirazione da quanto avviene già in alcuni paesi dell'UE con riferimento a beni quali computers e telefoni cellulari (e relativi accessori).Come sottolineato nella Relazione di accompagnamento alla Finanziaria la previsione in discussione è consigliata, per il suo forte connotato di deterrenza, dalla Commissione Europea (Comm. 2004/260 del 16 aprile 2004) ed è in sintonia con l'art. 21 comma. 3 della Direttiva CEE n. 388 del 17 Maggio 1977.Quest'ultima afferma infatti che: Nelle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il versamento dell'imposta. La condizione per poter ricorrere a questa forma di coinvolgimento è il rispetto del principio di proporzionalità.Attraverso questo meccanismo viene approntato uno strumento agevolativo della riscossione dell'IVA quando sussistano elementi certi sulla non economicità di talune operazioni commerciali".Ragazzi, hanno spulciato una direttiva del 1977!Così gli evasori saranno veramente in una botte di ferro e gli imprenditori onesti dovranno pagare lo scotto anche per loro!E' un sopruso, bisogna ribellarsi.

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Leggete anche questo :"La regola della solidarietà IVA tra venditore e compratore nella FinanziariaParte 3°: La presunzione (relativa) Qualora l'Amministrazione Finanziaria riscontri il mancato versamento dell'IVA (nello svolgimento della sua attività di accertamento e repressione delle violazioni tributarie: ad es. nel corso di una formale verifica nei confronti del venditore) congiuntamente alla circostanza che la cessione è avvenuta ad un prezzo inferiore a quello normale ecco che allora scatterà la regola della solidarietà cedente-cessionario.Da questi due riscontri, infatti, l'Amministrazione trarrà la conclusione che anche il cessionario fosse tenuto a conoscere della frode, sottostante alla cessione, e gli verrà richiesto l'adempimento dell'obbligo tributario. La presunzione determina l'inversione dell'onere della prova (dalle Finanze all'acquirente): il cessionario dovrà, fornire sostanzialmente la prova della propria buona fede cioè dimostrare che non esiste nessun nesso tra il prezzo di acquisto inferiore del valore normale e mancato pagamento dell'IVA.Il cessionario eviterà l'applicazione della regole se dimostra che il minor prezzo rispetto al valore normale è conseguenza di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta"."Appare da subito una prova alquanto ardua anche perché dovrà essere opportunamente documentata (come richiesto dal co. 3 del nuovo art. 60 bis introdotto dalla Finanziaria)".

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Scusa Margie, ma mi sembra che la "ratio" della norma (come dicono i giuristi) sia evidente. Se io, come privato cittadino, acquisto un bene o un servizio "in nero" (cioè chi me lo vende non emette fattura o scontrino) e quindi al di sotto del suo "valore normale" ("a signò, sarebbero trecento euri più l'iva, ma che c'ha proprio bbisogno de la fattura ... sinnò famo trecento tondi ...") allora sto favorendo un'evasione fiscale per trarne un vantaggio. Mi sembra quindi corretto che io sia chiamato a rifondere lo stato del mancato introito.Se invece il mancato versamento dell'IVA mi è del tutto estraneo (perché io ho acquistato al "valore normale", quindi IVA inclusa), mi basterà esibire fattura o scontrino per dimostrare la mia estraneità.

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Andrea, temo che tu non conosca nello specifico la realtà aziendale di chi commercia materiale informatico (cito l'esempio perchè nella legge è prevista come categoria a rischio).Si tratta di beni a rapidissima obsolescenza, che talvolta distributori e dettaglianti svendono a volte anche al di sotto del prezzo di acquisto per liberarsi delle scorte di magazzino. Dov'è la truffa?E cmq la mia lettura è molto + ampia : il principio che innesca in assoluto è che io acquirente sarò responsabile del venditore che non versa l'Iva, quando questa l'ho già pagata. Nelle aziende c'è molto malcontento, anche perchè come si fa a controllare se il venditore ha regolarmente pagato l'imposta? Chiedergli i libri iva, gli F24?Chi è penalizzato? Non certo l'evasore.La cosa assurda è che i media NON NE HANNO PARLATO ASSOLUTAMENTE. Ecco perchè siete così restii ad assorbire il colpo.

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Ah, dimenticavo : qui il consumatore finale c'entra poco, nel senso che la legge regola i rapporti tra soggetti passivi iva. La storia dello scontrino fiscale non c'entra nulla!Chi non emette scontrino, con la COMPIACENZA dell'acquirente, continuerà a farlo.Perchè prima non leggete attentamente la legge?Possibile che nessun'altro ha niente da dire?

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