Amici, copio e incollo il comma riguardante l'iva solidale tratto dalla nuova legge finanziaria n. 311 del 30/12/04, pubblicata su G.U. del 31/12/04 :"386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:«Art. 60-bis (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta»".Capisco la necessità di contrastare i fenomeni della triangolazione intracomunitaria. Non capisco affatto la decisione di colpire l'acquirente che l'Iva l'ha già pagata. Così, se il venditore disonesto sfugge al fisco, l'acquirente dovrà pagare l'Iva due volte.Se su questo forum ci sono consumatori che sono anche imprenditori o liberi professionisti, li invito a riflettere ed eventualmente inviare insieme il nostro dissenso in Senato.
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05/03/2005, ore 15:12
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10/03/2005, ore 13:34
"Quindi mi permetto di insistere: Margie ha fatto un po' di confusione e qualcun altro non è stato attento. O ha fatto finta, come al solito, di non capire.".Non ti smentisci mai, ma forse parlavi di te stesso... sostengo ancora la mia tesi, non c'entro nullai prodotti scontati, ma c'entra l'IVA già pagata da chi ha acquistato (in buona fede). |
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10/03/2005, ore 14:36
se vuoi vederlo scritto (ma di fatto lo era già) te lo scrivo anche in maiuscolo: PER DOVERE SANCITO DALLA COSTITUZIONE DIVENTIAMO TUTTI ESATTORI PER CONTO DELLO STATO. che, in fin dei conti, siamo noi. |
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10/03/2005, ore 19:53
MA QUI SI PARLAVA DI ESSERE CONTRIBUENTI (DI UNA IMPOSTA GIA' PAGATA), NON ESATTORI.E' ovvio che chi ha truffato va punito, ma non si può introdurre la presunzione di truffa. |
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10/03/2005, ore 22:19
Ho paura invece che per combattere efficacemente gli illeciti diffusi sia necessario proprio introdurre una presunzione legale per cui, al ricorrere di certi presupposti, è l'indagato a dover dimostrare la sua innocenza.Mi rendo conto che si rischia di ledere un principio del diritto, ma vedo poche alternative concrete. |
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11/03/2005, ore 08:55
se uno chiude l'attività e non paga l'iva, stiamo parlando di certezza di truffa.quindi se il prodotto ha un valore di 100 (dato dal costo iniziale della materia prima, più il valore aggiunto dato nei passaggi successivi), lo stato deve incassare n% di iva (oltre ad altre imposte sui redditi ecc. che non menziono per semplicità). Punto e basta. Non credo proprio che questo sia contrario ad un qualsiasi principio del diritto, anzi ne è una delle basi. |
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