Buongiorno a tutti. Mia madre 83 anni e con seri problemi di udito, anche se provvista di apparecchio, sembra abbia risposto in modo positivo per telefono, lo scorso maggio 09, alla richiesta di cambio gestore da Telecom a Tele2. In realtà mi ha detto che pensava di rispondere ad un questionario telefonico di Telecom. Non ha però mai ricevuto nè firmato alcun contratto scritto con Tele2. In seguito ha ricevuto le prime fatture e non ha alcuna intenzione di passare a Tele2, ma anzi vorrebbe continuare con Telecom. Chiedo per cortesia: 1) i contratti telefonici hanno validità se non seguiti dalla controfirma scritta del contratto stesso? 2) Io ritengo che nel caso specifico di mia madre si possa parlare di raggiro se non di truffa vera e propria 3) Sapete se la disdetta di Tele2 comporterà oneri vari? 4) Non ritengo debba pagare le biollette per un servizio non richiesto e anzi "estorto" da Tele2 5) Il riallaccio a Telecom è a pagamento anche se mia madre è stata raggirata ? 6) Vorrei citare Tele2 come minimo per comportamento scorretto se non raggiro/truffa: esistono casi precedenti ? Grazie in anticpo per chi saprà darmi utili suggerimenti.
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14/10/2009, ore 11:05
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21/10/2009, ore 13:56
Se non ha ricevuto il modulo di conferma come da regolamento tlc il contratto e' viziato ( la registrazione da sola non basta ) , Invii raccomandata AR a tele2 intimando il riallaccio a telecom immediato e senza aggravio di spese , per le fatture gia' emesse e' probabile che si possa diffidare dal richiedere somme non dovute ,se insistono si puo' sempre ricorrere in conciliazione al corecom della sua regioneecco estratto del regolamento tlc 5. La volontà inequivoca del titolare dell’utenza telefonica di concludere il contrattodeve risultare da un modulo ovvero altro documento contrattuale, anche elettronico,recante la data e l’ora dell’avvenuto accordo e la relativa sottoscrizione del titolaredell’utenza telefonica. Se è utilizzata la comunicazione telefonica, l’adempimento degliobblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e il consenso informato del titolaredell’utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione664/06/CONS 3telefonica, previo consenso dell’interessato alla registrazione, sempre che l’operatoreabbia adempiuto anche gli oneri di cui al comma seguente.6. Prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto difornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolaredell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto,contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 e all’articolo 53 Codice delconsumo. Con il medesimo modulo, l’operatore comunica al titolare dell’utenzatelefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporreopposizione, a mezzo di fax o di posta elettronica, ai recapiti indicati nella stessainformativa, ferma restando la sua facoltà di opporsi in ogni tempo e con qualsiasimezzo ad una fornitura non richiesta ai sensi dell’art. 3 e dall’art. 57 del Codice delconsumo. |
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