Bene eccomi di ritorno, tempo cattivissimo e niente gira fuori porta, sto a casa ed ho studiato. Vedo che si moltiplicano gli interventi di persone iscritte a l forum che in una maniera o in un altra, anche al di fuori della discussione
SDL centro studi ci si può fidare? (Pag. ... 8, 9, 10)
sono ad esse collegate (chiaramente da fuori noi tutti non sappiamo con chi stiamo confrontandoci, "commerciali, esperti, clienti, dirigenti", ma questo è è assolutamente relativo, perchè comunque la mia curiosità è stata stuzzicata, per cui ho navigato sul loro sito ed ho trovato questo:
http://www.sdlcentrostudi.it/2014/04/11/commento-sentenza-350-del-2013/
dove ho letto:
A pag. 7 recita: parte ricorrente aveva specificamente censurato il CALCOLO del tasso PATTUITO in RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA SENZA TENERE CONTO DELLA MAGGIORAZIONE DI TRE PUNTI A TITOLO DI MORA…………….
Tasso pattuito: non tasso di mora che, per la stessa Corte, è pattuito in 3 punti, riconoscendo implicitamente la sua autonomia.
e questo:
Tale orientamento della Cassazione è stato seguito dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 342/2013 nel merito che ha esteso la sanzione civilistica della gratuità ex art 1815 c.c. s.c. ad ogni obbligazione pecuniaria
Ed io peciso,del 18 febbraio 2013, quindi SUCCESSIVA alla sentenza n. 350 della Cassazione, che tanti grattacapi ci sta dando (non vale pe rme , però o per Hannibal) e che la trovate qui:
http://consumatoreinformato.blogspot.it/2013/12/mutuo-e-interessi-oltre-usura-la-corte.html
Chiaramente, infine, ho letto tutto il commento, dove in effetti, in alcuni passaggi, che potrebbero indurre i NON esperti a capire che il dato da prendere è la somma tra il tasso del pda ed il tasso di mora e NON tra il tasso del pda e la MAGGIORAZIONE (per tirare fuori il tasso di mora finito da applicare in caso di ritardata pagamento della rata, sulla quota capitale), ma io sono un esperto ed ho capito bene il suo contenuto.
La conclusione è che da nessuno parte è scritto quello che GF76 ed altri hanno capito, non capisco come possa essere nato questo equivoco. Però visto che si fa riferimento ad una sentenza (quella della Corte di Appello) ho letto e studiato anche quella, che:
1 -NON tratta lo stesso argomento della 350 della Cassazione;
2 -La sentenza della Corta di Appello NON dichiara il contratto USURAIO, la 350 dichiara il contratto USURAIO;
3-la Corte di Appello di semplicemente che il tasso di mora applicato per il ritardato pagamento previsto dal contratto e pari al 36% annuo è usuraio (è vorrei vedere bene!!!!) e quindi NON applicabile, per cui il ricorrente deve restituire il solo capitale residuo del mutuo, senza alcuni interessi di mora, NON dice che la banca deve restituire tutti gli interessei pagati cone da p.d.a.- cosa obbligata nel caso il ctr fosse usuraio;
4-La sentenza della Corte di Appello si riferisce ad un contratto stipulato ben PRIMA della pubblicazione della prima tabella delle soglie usuraie come previsto dalla 108/96 (dove 96 sta per anno 1996), il 2 aprile del 1997, esattamente come la 350 della Cassazione.
5-La sentenza della Corte di Appello si riferisce ad un contratto MAI rinegoziato, la 350 della Cassazione si riferisce ad un ctr, rinegoziato, quando le tabelle erano pubblicate regolarmente e in relazione ad essa ha emesso la sentenza;
6-La sentenza della Corte di Appello NON fa MAI riferimeno alla 350 della Cassazione.
Come si vede è facile comprendere come è difficile capire il nesso tra le due sentenze, personalmente non capisco perchè è riportata.
Passo oltre, ecco due sentenze (a dire il vero quasi sentenze, per il ricorso è stato ritenuto IRRICEVIBILE dall'Arbitro Bancario e Finanziario (a proposito, NON esiste nessuna sentenza a proposito della problematica ddi cui stiamo parlando, cioè NESSUNO ha presentato reclamo, salvo le due che posto:
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Irricevibilit%25C3%25A0/Dec-20140210-815.PDF
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Irricevibilit%25C3%25A0/Dec-20140210-814.PDF
e tutte e due riportano:
che le prescrizioni contrattuali non prevedono la sommatoria dei due diversi tassi dell’interesse
Infine, pare che NESSUNO ha letto il mio intervento del 19/4 delle ore 08.42, nel quale chiedevo anche che qualche "esperto" lo valutasse, ma nessuno si è fatto avanti e TUTTI hanno fatto finta che non esistesste per cui lo riprendo.
Sig. GF76, l'esempio parlava di un mutuo a tasso fisso del 5%, con una mora pari la t.a.n. + 3 pp, cioè l'8%. Quindi si hanno DUE tassi il 5% per il normale pda e l'8% da applicare per il periodo di ritardo di pagamento delle rate. La sua teoria è CHE SI DEVE SOMMARE IL 5 ALL'8 per evere un tasso del 13% - CONFERMA?. Bene allora io attendo che mi dica, quando e dove questo tasso verrà applicato. Nel pda? Nel giorni di mora? In tutte e due? O mai?. Attendo fiduciosissimo la sua risposta o dei suoi esperti. Ancora ho ben scritto che se fosse vero la sua teoria (ben in compagnia, non è solo), TUTTI I MUTUI A TASSO FISSO stipulati nella nazione Italia sono usurai ed il 90% di quelli a tasso variabile, quindi che utilità è quella di procedere per singolo contratto, invece di mettere in piedi una Class-Action? Attendo fiduciosissimo una un suo intervento sulla questione. Finisco con farle notare che forse avrà capito che anche io sono un esperto?
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI