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chi mi sa dire cosa vuol dire la frase

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora...

significa che se devo cap+int, ma non li pago su questa somma si calcola la mora? quindi i tassi si sommano?

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talchì gustavo sotto altro nick. si riconosce lo stile, anzi la calligrafia sta a metà fra gustavo e loyeti. ma si rendete conto che il modo di scrivere identifica ? vivo benissimo e do la caccia agli stupidotti. parole parole parole nessun riferimento parole parole parole nessun riferimento. pare uno che abbia preso lezioni da vanni marchi? e insiste anche? ps. il mio nick non ha nulla ha che vedere con il dott Lecner e la mail che mi aveva scritto cercando aiuto come uno studentello l'ho messa in backeca pisquano. Ma gustavo, mi prendi proprio per uno sciocco ?



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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Da che pulpito, magari rileggi prima di postare cercando di evitare gli errori.

Cmq non hai risposto alla mia domanda. Sono incompetenti anche alla Federconsumatori?

Purtroppo ti stai sbagliando io non sono Gustavo.....anche questa volta ti stai sbagliando.

Oh non ne azzecchi una caro Hannbal, vedi cosa vuol dire abusare di psicofarmaci.

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ma se la mora è "tasso contrattuale" + 2% che senso ha aggiungere ancora il tasso contrattuale??? (fatto da tasso di riferimento + spread?)

nel tasso di mora ci sarebbe due volte il tasso contrattuale, quindi due volte l'euribor di riferimento e due volte lo spread, un'evidente contraddizione.

non servono trattati chilometrici e perizie. è scritto chiaramentei nei contratti di mutuo, il documento di sintesi in sè non sempre è così chiaro. bisogna avere in mano il contratto di mutuo, oltre al documento di sintesi.

ovviamente se c'è reato penale o no (l'usura è reato penale) lo stabilisce la magistratura, non una perizia di parte o del ctu. serve la sentenza.

ESEMPIO LAMPANTE IL MIO MUTUO postato sopra RISULTATO USURARIO ALL'ORIGINE

l'ha detto il magistrato? attendiamo i riferimenti alla sentenza.

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Il problema che dir si voglia sta nella interpretazione lessicale dei documenti, il documento di sintesi è fondamentale per evidenziare qualora ci fossero anomalie ultralegali.

Cerco di spiegarmi velocemente:

Tasso usura 7%

1° esempio

Tasso contrattuale: 5%

Tasso di mora: 1%

NON è PRESENTE USURA CONTRATTUALIZZATA

2° esempio

Tasso contrattuale: 5%

Tasso di mora: TAN + 1%

USURA CONTRATTUALIZZATA

Se la banca fosse corretta dovrebbe scrivere come nel 1° esempio perchè la percentuale di mora che si paga per ritardato pagamento è un tasso in più a quello contrattuale. Il secondo esempio è un modo meschino per ingannare e truffare le persone che si trovano in difficoltà e ti applicano solo come mora la somma dei tassi in più al tasso contrattuale che si paga regolarmente.

Beh sicuramente la magistratura ha l'ultima parola se si va in causa con la banca

In alcuni casi noi abbiamo chiuso la diatriba in mediazione senza andare in giudizio.

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Egregi (non so a chi mi sto rivolgendo), anticipatamente ringrazio Hannibal per il suo intervento di ieri delle 13.26.53, perché il passaggio evidenziato mi era completamente sfuggito per cui nel mio procedente ho fatto una domanda totalmente “inutile” a chi mi doveva rispondere, visto che mi aveva già risposto:

penso che viste le considerazioni e la vostra sicumera, penso che la discussione si possa chiudere qui. Attendiamo, con fiducia, notizie della cause intentate ed il loro esito finale, perché almeno questo spero di meritarlo. Passiamo oltre.

Però una ultima soddisfazione me la voglio togliere

http://www.avvocatoticozzi.it/2014/03/interessi-usurari.html

itenuto infatti che non sia corretto sostenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore contrattuale e quello moratorio: trattasi di tassi previsti in via alternativa e che sono stati in via alternativa applicati. La giurisprudenza della Suprema Corte invocata da parte attrice a sostegno dell'opposizione (Cass. 350/2013) non avvalla in realtà l'assunto della stessa,

Chisà se si capisce o bisogna tradurre quello scritto in un italiano comprensibilissimo (lo dice il giudice del Tribunale di Venezia).

Altra botta:

http://www.nctm.it/wp-content/uploads/2014/04/Interessi-usurai2.pdf

Tribunale di Venezia ordinanza del 26 febbraio 2014 – il primo link -

o

Tribunale di Trani (6) con ordinanza del 10 marzo 2014- secondo link -

o

Tribunale di Milano odinanza 28 gennaio 2014 – secondo link -

o

Tribunale di Napoli- secondo link -

o

Sentenza n. 1875 del 28 marzo 2014 del Collegio di Coordinamento dell'ABF (ancora da pubblicare) sec.link.

E' inutile raccontarne il contenuto, basta ed avanza leggere i resoconti sui link postati.

Invece chi non tiene conto delle decisione dell'ABF sminuendolo legga questo:

Dal sito della Banca d'italia – Costotuzione delkl'ABF -

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.),

introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel quadro delle iniziative

promosse dall’Unione europea in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie, impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di

risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera

del CICR, su proposta della Banca d’Italia, la definizione dei criteri di

svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente, in modo

da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati; le

procedure devono garantire la rapidità, l’economicità della soluzione delle

controversie e l’effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso

a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.

La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 ha dettato la disciplina dei

nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone il campo di applicazione, la struttura,

le regole fondamentali di svolgimento della procedura. Il sistema di risoluzione

stragiudiziale disciplinato dalle presenti disposizioni è denominato “Arbitro

Bancario Finanziario” o “ABF”. Esso ha lo scopo di dirimere in modo semplice,

rapido ed efficace le controversie tra i clienti e gli intermediari. L’ABF svolge

in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità.

Al solito la Banca d'Italia è stata INCARICATA DI “fare”, da una delibera del C.I.C.R. (che non sto a raccontare cosa è visto la presenza di esperti) e dalla legge n. 262 del 28/12/2005 che recespisce direttive europee, così giusto per la precisione.

Chisà se si andrà avanti a “chiederegiustizia” ai Tribunali italiani, nel senso di questa discussione, o li si lascerà liberi di lavorare su altre cose più importanti (e poi ci si lamenta che la giustizia è lenta, ma!!!)

Mi dispiace, comunque auguri.


Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

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