Egregi (non so a chi mi sto rivolgendo), anticipatamente ringrazio Hannibal per il suo intervento di ieri delle 13.26.53, perché il passaggio evidenziato mi era completamente sfuggito per cui nel mio procedente ho fatto una domanda totalmente “inutile” a chi mi doveva rispondere, visto che mi aveva già risposto:
penso che viste le considerazioni e la vostra sicumera, penso che la discussione si possa chiudere qui. Attendiamo, con fiducia, notizie della cause intentate ed il loro esito finale, perché almeno questo spero di meritarlo. Passiamo oltre.
Però una ultima soddisfazione me la voglio togliere
http://www.avvocatoticozzi.it/2014/03/interessi-usurari.html
itenuto infatti che non sia corretto sostenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore contrattuale e quello moratorio: trattasi di tassi previsti in via alternativa e che sono stati in via alternativa applicati. La giurisprudenza della Suprema Corte invocata da parte attrice a sostegno dell'opposizione (Cass. 350/2013) non avvalla in realtà l'assunto della stessa,
Chisà se si capisce o bisogna tradurre quello scritto in un italiano comprensibilissimo (lo dice il giudice del Tribunale di Venezia).
Altra botta:
http://www.nctm.it/wp-content/uploads/2014/04/Interessi-usurai2.pdf
Tribunale di Venezia ordinanza del 26 febbraio 2014 – il primo link -
o
Tribunale di Trani (6) con ordinanza del 10 marzo 2014- secondo link -
o
Tribunale di Milano odinanza 28 gennaio 2014 – secondo link -
o
Tribunale di Napoli- secondo link -
o
Sentenza n. 1875 del 28 marzo 2014 del Collegio di Coordinamento dell'ABF (ancora da pubblicare) sec.link.
E' inutile raccontarne il contenuto, basta ed avanza leggere i resoconti sui link postati.
Invece chi non tiene conto delle decisione dell'ABF sminuendolo legga questo:
Dal sito della Banca d'italia – Costotuzione delkl'ABF -
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
L’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.),
introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel quadro delle iniziative
promosse dall’Unione europea in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera
del CICR, su proposta della Banca d’Italia, la definizione dei criteri di
svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente, in modo
da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati; le
procedure devono garantire la rapidità, l’economicità della soluzione delle
controversie e l’effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso
a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 ha dettato la disciplina dei
nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone il campo di applicazione, la struttura,
le regole fondamentali di svolgimento della procedura. Il sistema di risoluzione
stragiudiziale disciplinato dalle presenti disposizioni è denominato “Arbitro
Bancario Finanziario” o “ABF”. Esso ha lo scopo di dirimere in modo semplice,
rapido ed efficace le controversie tra i clienti e gli intermediari. L’ABF svolge
in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità.
Al solito la Banca d'Italia è stata INCARICATA DI “fare”, da una delibera del C.I.C.R. (che non sto a raccontare cosa è visto la presenza di esperti) e dalla legge n. 262 del 28/12/2005 che recespisce direttive europee, così giusto per la precisione.
Chisà se si andrà avanti a “chiederegiustizia” ai Tribunali italiani, nel senso di questa discussione, o li si lascerà liberi di lavorare su altre cose più importanti (e poi ci si lamenta che la giustizia è lenta, ma!!!)
Mi dispiace, comunque auguri.
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI